Ordinanza n. 55/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cittadina russa titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro autonomo. Il diniego della Prefettura era fondato sulla carenza del requisito reddituale previsto dalla legge. L’Amministrazione aveva inviato tre preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e aveva ritenuto non decisive le osservazioni e la documentazione prodotte dall’interessata. In sede cautelare la ricorrente contestava, tra l’altro, che la soglia reddituale fosse il frutto di una mera prassi amministrativa; valorizzava fatture relative all’anno 2025 e il saldo del conto corrente; richiamava la natura di start up dell’impresa avviata; invocava l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 in relazione agli elementi sopravvenuti o comunque conosciuti dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la soglia reddituale applicata dalla Prefettura non costituisca una mera prassi, ma sia prescritta dall’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998. Ha considerato irrilevanti, in questa fase, le fatture relative al 2025 perché prodotte soltanto in giudizio e non durante il procedimento amministrativo. Ha escluso che il saldo del conto corrente dimostri, da solo, la produzione di reddito, potendo essere contingente e non accompagnato da una fonte stabile indicativa di adeguata capacità reddituale. Ha inoltre rilevato che l’eventuale qualifica di start up richiede apposita certificazione e una specifica richiesta, della quale non risultava presentazione. Infine, ha ritenuto non conferente l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, riferito a elementi esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla domanda. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
La soglia reddituale per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro autonomo costituisce un requisito prescritto dalla legge e non una mera prassi amministrativa.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione riguarda elementi esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione ha inviato tre preavvisi di rigetto fondati sulla carenza del requisito reddituale e ha valutato le osservazioni e produzioni dell’interessata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato rigettandola per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Il requisito reddituale previsto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo ha base legislativa e non può essere qualificato come una soglia introdotta da mera prassi amministrativa.
- Fatture formate o prodotte successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo non sono idonee, in sede cautelare, a dimostrare l’illegittimità del diniego quando non siano state sottoposte all’Amministrazione nel procedimento.
- Il saldo di un conto corrente, considerato isolatamente, non costituisce indice sufficiente di adeguata capacità reddituale, poiché può avere natura contingente; occorre l’indicazione di una fonte di reddito relativamente stabile.
- La valorizzazione della natura di start up di un’attività economica richiede l’apposita certificazione e la presentazione della specifica richiesta prevista dalla disciplina applicabile.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 opera con riguardo a elementi esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se sopravvenuti rispetto alla domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →