Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cipriani Calogero per il delitto di truffa aggravata, per estinzione del reato dovuta a remissione di querela. Il Procuratore generale contestava che, per effetto del D.lgs. 36/2018, la truffa aggravata (art. 61 n.7 c.p.) era divenuta procedibile d'ufficio e quindi la remissione di querela non avrebbe avuto effetto estintivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, con l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. n.150/2022, il regime di procedibilità della truffa aggravata è tornato ad essere procedibile a querela anche quando opera l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. Applicando il principio della norma più favorevole (art. 2 c.p. e giurisprudenza richiamata), la Corte ha concluso che la remissione di querela ha prodotto effetto estintivo nel caso concreto, rendendo il ricorso del P.G. inammissibile. Sentenza pronunciata il 22 marzo 2023, motivazione semplificata.
Norme richiamate
Codice penale, art. 61, n. 7
Individua l'aggravante invocata nella fattispecie; incide sul regime di procedibilità della truffa aggravata nella diversa modulazione normativa nel tempo
D.lgs. 36/2018
Modifica normativa che aveva reso la truffa aggravata procedibile d'ufficio secondo il settore della giurisprudenza citata
D.lgs. n.150/2022, art. 2, comma 1, lett. o)
art. 2, comma 1, lett. o) D.lgs. n.150/2022
Ha modificato nuovamente il regime della procedibilità tornando a rendere la truffa aggravata procedibile a querela anche quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.
Codice penale, art. 2 (principio della norma più favorevole)
art. 2 cod. pen., quarto comma
Principio secondo cui va applicata la norma più favorevole al reo; la Corte lo estende anche al regime della procedibilità (istituto di natura mista sostanziale e processuale)
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (norme sul contraddittorio scritto)
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020 e successive modifiche)
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto nelle fasi processuali indicate; il procedimento in esame è stato trattato seguendo tale modalità
Massime di principio
- Il regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) va considerato un istituto di natura mista; in caso di mutamento normativo opera il principio della norma più favorevole (lex mitior) anche in relazione alla procedibilità.
- Se la legge successiva rende la fattispecie procedibile a querela, la remissione di querela può produrre effetto estintivo anche se, in un momento precedente, la fattispecie era stata resa procedibile d'ufficio.
- Nel valutare ricorsi del pubblico ministero che impugnino l'effetto estintivo della remissione, il giudice deve verificare la normativa vigente al momento applicabile e applicare eventuali norme più favorevoli al soggetto sottoposto a procedimento.
- È importante verificare eventuali regole transitorie esplicite nella norma modificativa; in assenza di disposizioni contrarie, si tende ad applicare la norma più favorevole retroattivamente rispetto al regime della procedibilità.
- Quando la fattispecie è suscettibile di interpretazioni diverse sulla procedibilità, la giurisprudenza prevalente favorisce l'applicazione della soluzione che tutela maggiormente l'imputato/indagato.
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