Cassazione Civile, Ordinanza n. 15811/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un difensore nominato per l’assistenza di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale penale aveva liquidato un importo di euro 64,50, confermato in sede di opposizione. La professionista aveva chiesto in origine un importo molto più elevato, deducendo di avere svolto più prestazioni indicate nella nota specifica, tra cui corrispondenza, studio, indennità, partecipazione a due udienze e redazione di scritti difensivi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva disapplicato i minimi tariffari previsti dal D.M. 127/2004 e aveva negato, senza adeguata motivazione, il compenso per varie attività professionali; il secondo per vizio di motivazione, deducendo che la decisione impugnata si era limitata a richiamare l’applicabilità del D.M. 127/2004 e l’unitarietà della nozione di compenso, senza però spiegare perché non fossero riconosciute le singole voci della parcella e perché l’importo liquidato fosse congruo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse carente in modo radicale, perché il giudice dell’opposizione si era limitato ad affermare la correttezza del criterio tariffario applicato, senza affrontare il tema decisivo del quantum debeatur e senza spiegare quali attività fossero state effettivamente svolte, né perché il compenso liquidato fosse congruo rispetto alle prestazioni e ai parametri professionali rilevanti. Ha quindi cassato l’ordinanza e rinviato la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2230 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del contratto d'opera professionale e del diritto al compenso
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente per affermare che il compenso del professionista deve essere determinato secondo i criteri legali e tariffari applicabili
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e della prestazione professionale resa nel processo penale
D.M. 127/2004
ritenuto il criterio tariffario applicabile alla liquidazione del compenso, poiché il procedimento si era concluso prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012
D.M. 140/2012
esclusa la sua applicabilità perché, ai sensi dell'art. 42, non era ancora entrato in vigore al momento della definizione del procedimento penale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione richiamata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la sentenza/ordinanza deve contenere una motivazione effettiva e non apparente o mancante
art. 42 D.M. 140/2012
richiamato per stabilire che il nuovo decreto tariffario non era ancora in vigore alla data di conclusione del procedimento penale
Cass. s.u. 8053/2014
citata a sostegno del principio sulla motivazione inesistente o solo apparente
Cass. 21257/2014
citata come precedente sul vizio di motivazione
Cass. 23940/2017
citata come precedente sul vizio di motivazione
Cass. 22598/2018
citata come precedente sul vizio di motivazione
Cass. 7090/2022
citata come precedente sul vizio di motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può limitarsi a verificare astrattamente quale tariffa sia applicabile, ma deve motivare specificamente sul quantum riconosciuto, indicando le attività effettivamente svolte e le ragioni della congruità o della riduzione del compenso.
- Quando la parte contesta non solo il criterio tariffario ma anche il mancato riconoscimento di singole prestazioni professionali, la decisione deve confrontarsi con ciascun profilo dedotto, altrimenti la motivazione è mancante sul punto decisivo della controversia.
- La corretta individuazione del parametro normativo di liquidazione non esaurisce il dovere del giudice di valutare il compenso: resta necessario apprezzare l’entità, il pregio, la complessità e la gravosità dell’attività difensiva svolta.
- La motivazione è solo apparente o mancante quando il provvedimento enuncia il criterio di riferimento senza esplicitare il percorso logico che porta alla determinazione concreta della somma liquidata.
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