Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15811/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un difensore nominato per l’assistenza di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale penale aveva liquidato un importo di euro 64,50, confermato in sede di opposizione. La professionista aveva chiesto in origine un importo molto più elevato, deducendo di avere svolto più prestazioni indicate nella nota specifica, tra cui corrispondenza, studio, indennità, partecipazione a due udienze e redazione di scritti difensivi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva disapplicato i minimi tariffari previsti dal D.M. 127/2004 e aveva negato, senza adeguata motivazione, il compenso per varie attività professionali; il secondo per vizio di motivazione, deducendo che la decisione impugnata si era limitata a richiamare l’applicabilità del D.M. 127/2004 e l’unitarietà della nozione di compenso, senza però spiegare perché non fossero riconosciute le singole voci della parcella e perché l’importo liquidato fosse congruo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse carente in modo radicale, perché il giudice dell’opposizione si era limitato ad affermare la correttezza del criterio tariffario applicato, senza affrontare il tema decisivo del quantum debeatur e senza spiegare quali attività fossero state effettivamente svolte, né perché il compenso liquidato fosse congruo rispetto alle prestazioni e ai parametri professionali rilevanti. Ha quindi cassato l’ordinanza e rinviato la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del contratto d'opera professionale e del diritto al compenso

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare che il compenso del professionista deve essere determinato secondo i criteri legali e tariffari applicabili

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e della prestazione professionale resa nel processo penale

  • D.M. 127/2004

    ritenuto il criterio tariffario applicabile alla liquidazione del compenso, poiché il procedimento si era concluso prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012

  • D.M. 140/2012

    esclusa la sua applicabilità perché, ai sensi dell'art. 42, non era ancora entrato in vigore al momento della definizione del procedimento penale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione richiamata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la sentenza/ordinanza deve contenere una motivazione effettiva e non apparente o mancante

  • art. 42 D.M. 140/2012

    richiamato per stabilire che il nuovo decreto tariffario non era ancora in vigore alla data di conclusione del procedimento penale

  • Cass. s.u. 8053/2014

    citata a sostegno del principio sulla motivazione inesistente o solo apparente

  • Cass. 21257/2014

    citata come precedente sul vizio di motivazione

  • Cass. 23940/2017

    citata come precedente sul vizio di motivazione

  • Cass. 22598/2018

    citata come precedente sul vizio di motivazione

  • Cass. 7090/2022

    citata come precedente sul vizio di motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può limitarsi a verificare astrattamente quale tariffa sia applicabile, ma deve motivare specificamente sul quantum riconosciuto, indicando le attività effettivamente svolte e le ragioni della congruità o della riduzione del compenso.
  • Quando la parte contesta non solo il criterio tariffario ma anche il mancato riconoscimento di singole prestazioni professionali, la decisione deve confrontarsi con ciascun profilo dedotto, altrimenti la motivazione è mancante sul punto decisivo della controversia.
  • La corretta individuazione del parametro normativo di liquidazione non esaurisce il dovere del giudice di valutare il compenso: resta necessario apprezzare l’entità, il pregio, la complessità e la gravosità dell’attività difensiva svolta.
  • La motivazione è solo apparente o mancante quando il provvedimento enuncia il criterio di riferimento senza esplicitare il percorso logico che porta alla determinazione concreta della somma liquidata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.