Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 816/2025, emessa in data 14/04/2025, dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del Docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 816/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del Docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza pagamento né altra esecuzione. È stata pertanto chiesta l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, tenuto a far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante assegnazione della Carta elettronica del Docente e accredito della somma di euro 2.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    Norma richiamata nel contesto del giudizio di ottemperanza, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato una prestazione o un beneficio nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorie verso l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risulti l'avvenuta esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato ratione muneris, con facoltà di delega e con un termine ulteriore per l'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato; l'adempimento amministrativo tardivo può quindi intervenire anche dopo l'insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.