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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04944/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento TARSU per l'anno d'imposta 2012 emessa nell'interesse del Comune per un importo di euro 4.493,88. La commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva alla società una riduzione del 75% della tassa, ritenendo che nell'immobile si formassero rifiuti speciali non tossico-nocivi, non separabili e non conferibili alla raccolta differenziata, con smaltimento a carico della contribuente. Il Comune ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la falsa applicazione delle norme sulla riduzione tariffaria per mancato svolgimento del servizio di raccolta nella zona, sostenendo che tale situazione avrebbe potuto giustificare solo la riduzione "tecnica" prevista per la diversa ipotesi di servizio non espletato nella zona o svolto in grave violazione, e non quella del 75% relativa ai rifiuti speciali; ha inoltre dedotto che l'onere della prova delle condizioni per ottenere la riduzione gravasse sul contribuente. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'attività commerciale svolta dalla società non fosse, di regola, produttiva di rifiuti speciali e che la riduzione per rifiuti speciali richiedesse superfici con specifiche caratteristiche strutturali e funzionali, destinate abitualmente alla produzione di tali rifiuti. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia della CTR su un motivo di appello relativo all'erronea estensione della riduzione del 75% a tutte le superfici dell'immobile, incluse aree di esposizione, magazzini, bagni e uffici.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il secondo. Ha ritenuto corretto il rilievo del Comune secondo cui l'accertato mancato svolgimento del servizio di raccolta nella zona poteva al più rilevare come presupposto per le riduzioni tariffarie diverse e più limitate previste dalla disciplina sui rifiuti solidi urbani, non già per la riduzione del 75% per rifiuti speciali. Ha invece ritenuto infondata la censura con cui il Comune sosteneva che l'attività commerciale non potesse produrre rifiuti speciali, richiamando la disciplina ambientale che qualifica come speciali anche i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli assimilabili ai domestici. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la censura di appello relativa alla delimitazione delle superfici agevolabili, configurando un'omessa pronuncia. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per accertare quali parti dell'immobile fossero effettivamente destinate alla produzione abituale di rifiuti speciali e per rideterminare l'ambito della riduzione tariffaria, oltre che per regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 4, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    prevede riduzioni tariffarie tecniche quando il servizio di raccolta, pur istituito, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile o sia svolto in grave violazione delle prescrizioni; tali riduzioni sono diverse da quelle per rifiuti speciali.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    consente la riduzione della tassa in relazione alla parte di superficie nella quale si formano rifiuti speciali; il presupposto è oggettivo e riguarda la concreta produzione di tali rifiuti in specifiche aree.

  • art. 3, comma 5, regolamento Tarsu del Comune di Busto Arsizio

    disciplina le riduzioni tariffarie collegate alla mancata o irregolare effettuazione del servizio di raccolta nella zona, con percentuali variabili in relazione alla distanza dai punti di raccolta.

  • art. 6, comma 1, lett. b), regolamento Tarsu del Comune di Busto Arsizio

    prevede la riduzione del 75% per la sola superficie in cui si svolge l'attività e nella quale si formano rifiuti speciali; non può essere applicato per la diversa ipotesi di mancato servizio di raccolta nella zona.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il contribuente deve provare i presupposti della riduzione invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e delle allegazioni di causa.

  • art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    qualifica come rifiuti speciali anche quelli prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani assimilati.

  • art. 183, comma 1, lett. b-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    richiamato per delimitare i rifiuti indifferenziati e differenziati provenienti da altre fonti simili ai domestici.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione sulla censura di appello integra omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro corretto per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di appello.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    non ha consentito alla Corte di decidere nel merito sulla questione delle superfici agevolabili perché erano necessari accertamenti in fatto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di autosufficienza e deposito degli atti/documenti indicati nel ricorso.

Massime di principio

  • Le riduzioni tariffarie collegate al mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti hanno natura tecnica e operano quando il servizio, pur istituito, non sia concretamente svolto in una determinata zona del territorio; esse sono distinte dalla riduzione prevista per le superfici in cui si formano rifiuti speciali.
  • La riduzione per rifiuti speciali richiede l'accertamento della parte di superficie in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, i rifiuti si formano abitualmente; non è sufficiente il mero disservizio del servizio pubblico di raccolta.
  • Nella disciplina dei rifiuti, anche le attività commerciali possono produrre rifiuti speciali, sicché non è corretto escludere in astratto l'applicabilità della riduzione solo perché l'attività non è industriale.
  • L'omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di gravame integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e comporta cassazione con rinvio quando siano necessari accertamenti di fatto.
  • Il giudicato invocato su una questione di diritto non vincola un diverso giudice quanto all'interpretazione della norma, poiché il giudicato riguarda gli accertamenti di fatto e non impedisce una diversa qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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