Cassazione Penale, Sentenza n. 41878/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti delle societa INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI soc. coop. a rl e A&A TRASPORTI srl e, nei confronti personali dei ricorrenti, del sequestro per equivalente di denaro, beni e quote societarie. Il motivo di cassazione, unico e sovrapponibile per entrambi, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e la contestazione dell'insussistenza del fumus commissi delicti: i ricorrenti sostengono che la INFINITY fosse una legittima somministratrice di manodopera per A&A TRASPORTI (richiamando artt. 30 e ss. d.lgs. n. 81/2015 e la disciplina della somministrazione), che il legale rappresentante della cooperativa non fosse stato interrogato, che le deposizioni dei dipendenti non siano decisive e che la relazione tra le societa fosse lecita e non una simulazione volta a emettere e utilizzare fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Motivo principale dell'inammissibilita: i ricorrenti non si sono confrontati con le argomentazioni probatorie e i plurimi elementi concreti e univoci richiamati dal Tribunale del riesame relativi al fumus commissi delicti. L'ordinanza del riesame aveva valorizzato indizi quali: Adamo quale amministratore di fatto di entrambe le societa; prevalente fornitura di INFINITY ad A&A; assenza di struttura organizzativa e sede operativa fittizia della cooperativa; mancanza di autonomia patrimoniale e di beni/strumenti necessari alla cooperativa; dipendenti formalmente assunti dalla cooperativa ma operativi e gestiti presso la sede A&A; documentazione amministrativa della cooperativa sostanzialmente inesistente; la cooperativa ha operato quasi esclusivamente per A&A. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale quadro probatorio giustificasse la qualificazione della vicenda come emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e non come un regolare appalto o regolare somministrazione di lavoro. Conseguenze: inammissibilita dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione utilizzato dai ricorrenti per censurare la presunta errata applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza del fumus commissi delicti
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il grado di prova: il fumus per il sequestro preventivo e inferiore ai gravi indizi previsti dall'art. 273, pero richiede comunque concreti e persuasivi elementi indiziari che colleghino la condotta all'evento punito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere a carico dei ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita
decreto legislativo n. 81 del 2015
art. 30 e ss.; art. 31; art. 32; art. 33; art. 38
Il Tribunale ha valutato e ritenuto che i presupposti per una somministrazione regolare non fossero soddisfatti; in particolare art. 38 definisce ipotesi di somministrazione irregolare e richiama limiti e condizioni (es. forma scritta, limiti degli artt. 31-33) e il possesso di autorizzazioni richieste
decreto legislativo n. 276 del 2003
Richiamato come disciplina rilevante in tema di somministrazione e appalto di servizi; il Tribunale ha confrontato la fattispecie con i requisiti di autonomia organizzativa e di impresa previsti dalla normativa e ha escluso la liceita del rapporto come semplice appalto
Costituzione/Cassazione - riferimento giurisprudenziale
Corte cost. sent. 13/06/2000 n. 186
Principio richiamato in relazione alla possibilita di imporre somme alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo per presunte fatture per operazioni inesistenti occorre confrontarsi nel merito con tutti gli elementi fattuali e motivazionali esposti dal giudice: una mera contestazione generica del quadro accusatorio e insufficiente e puo determinare l'inammissibilita del ricorso.
- Il fumus commissi delicti per il sequestro preventivo richiede elementi concreti e persuasivi, sebbene non equivalenti ai gravi indizi dell'art. 273 c.p.p.; e quindi il difensore deve produrre o indicare elementi specifici idonei a contrastare le risultanze indiziarie aggregate dal giudice.
- Nelle contestazioni che riguardano la qualificazione di rapporti tra societa come somministrazione lecita o simulazione/appalto fittizio, e fondamentale dimostrare l'autonomia organizzativa e gestionale del somministratore: documentazione amministrativa, sede operativa reale, contratti, mezzi, personale con effettiva dipendenza, rischio d'impresa e autonomia gestionale sono elementi decisivi.
- La mera circostanza che i mezzi o alcuni strumenti siano forniti dal soggetto utilizzatore non esclude di per se la regolarita del rapporto; tuttavia l'insieme degli elementi (esclusivita delle prestazioni, mancanza di struttura della cooperativa, gestione quotidiana del personale dal committente) puo far ritenere la simula soggettiva e giustificare il sequestro.
- In cassazione e in sede di impugnazione, e essenziale formulare ragioni chiare e specifiche contro la motivazione del giudice di merito: motivi generici o non articolati rispetto alla motivazione rendono il ricorso inammissibile.
- Sono prevedibili conseguenze economiche processuali (spese e eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorsi dichiarati inammissibili, pertanto valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →