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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41878/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti delle societa INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI soc. coop. a rl e A&A TRASPORTI srl e, nei confronti personali dei ricorrenti, del sequestro per equivalente di denaro, beni e quote societarie. Il motivo di cassazione, unico e sovrapponibile per entrambi, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e la contestazione dell'insussistenza del fumus commissi delicti: i ricorrenti sostengono che la INFINITY fosse una legittima somministratrice di manodopera per A&A TRASPORTI (richiamando artt. 30 e ss. d.lgs. n. 81/2015 e la disciplina della somministrazione), che il legale rappresentante della cooperativa non fosse stato interrogato, che le deposizioni dei dipendenti non siano decisive e che la relazione tra le societa fosse lecita e non una simulazione volta a emettere e utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Motivo principale dell'inammissibilita: i ricorrenti non si sono confrontati con le argomentazioni probatorie e i plurimi elementi concreti e univoci richiamati dal Tribunale del riesame relativi al fumus commissi delicti. L'ordinanza del riesame aveva valorizzato indizi quali: Adamo quale amministratore di fatto di entrambe le societa; prevalente fornitura di INFINITY ad A&A; assenza di struttura organizzativa e sede operativa fittizia della cooperativa; mancanza di autonomia patrimoniale e di beni/strumenti necessari alla cooperativa; dipendenti formalmente assunti dalla cooperativa ma operativi e gestiti presso la sede A&A; documentazione amministrativa della cooperativa sostanzialmente inesistente; la cooperativa ha operato quasi esclusivamente per A&A. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale quadro probatorio giustificasse la qualificazione della vicenda come emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e non come un regolare appalto o regolare somministrazione di lavoro. Conseguenze: inammissibilita dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione utilizzato dai ricorrenti per censurare la presunta errata applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza del fumus commissi delicti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il grado di prova: il fumus per il sequestro preventivo e inferiore ai gravi indizi previsti dall'art. 273, pero richiede comunque concreti e persuasivi elementi indiziari che colleghino la condotta all'evento punito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere a carico dei ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita

  • decreto legislativo n. 81 del 2015

    art. 30 e ss.; art. 31; art. 32; art. 33; art. 38

    Il Tribunale ha valutato e ritenuto che i presupposti per una somministrazione regolare non fossero soddisfatti; in particolare art. 38 definisce ipotesi di somministrazione irregolare e richiama limiti e condizioni (es. forma scritta, limiti degli artt. 31-33) e il possesso di autorizzazioni richieste

  • decreto legislativo n. 276 del 2003

    Richiamato come disciplina rilevante in tema di somministrazione e appalto di servizi; il Tribunale ha confrontato la fattispecie con i requisiti di autonomia organizzativa e di impresa previsti dalla normativa e ha escluso la liceita del rapporto come semplice appalto

  • Costituzione/Cassazione - riferimento giurisprudenziale

    Corte cost. sent. 13/06/2000 n. 186

    Principio richiamato in relazione alla possibilita di imporre somme alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un sequestro preventivo per presunte fatture per operazioni inesistenti occorre confrontarsi nel merito con tutti gli elementi fattuali e motivazionali esposti dal giudice: una mera contestazione generica del quadro accusatorio e insufficiente e puo determinare l'inammissibilita del ricorso.
  • Il fumus commissi delicti per il sequestro preventivo richiede elementi concreti e persuasivi, sebbene non equivalenti ai gravi indizi dell'art. 273 c.p.p.; e quindi il difensore deve produrre o indicare elementi specifici idonei a contrastare le risultanze indiziarie aggregate dal giudice.
  • Nelle contestazioni che riguardano la qualificazione di rapporti tra societa come somministrazione lecita o simulazione/appalto fittizio, e fondamentale dimostrare l'autonomia organizzativa e gestionale del somministratore: documentazione amministrativa, sede operativa reale, contratti, mezzi, personale con effettiva dipendenza, rischio d'impresa e autonomia gestionale sono elementi decisivi.
  • La mera circostanza che i mezzi o alcuni strumenti siano forniti dal soggetto utilizzatore non esclude di per se la regolarita del rapporto; tuttavia l'insieme degli elementi (esclusivita delle prestazioni, mancanza di struttura della cooperativa, gestione quotidiana del personale dal committente) puo far ritenere la simula soggettiva e giustificare il sequestro.
  • In cassazione e in sede di impugnazione, e essenziale formulare ragioni chiare e specifiche contro la motivazione del giudice di merito: motivi generici o non articolati rispetto alla motivazione rendono il ricorso inammissibile.
  • Sono prevedibili conseguenze economiche processuali (spese e eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorsi dichiarati inammissibili, pertanto valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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