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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21418/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale relativa alla TIA 2008 per mancata notifica della fattura contenente la pretesa impositiva e per l'erronea inclusione della voce VIVA. In primo grado la CTP di Napoli aveva annullato la cartella; in appello la CTR Campania aveva invece accolto il gravame del Comune ritenendo dimostrata la notifica della fattura. In Cassazione la contribuente ha proposto sette motivi di ricorso, tra i quali quello decisivo che deduceva la nullita del procedimento d'appello per mancata notificazione del ricorso in appello al concessionario (Equitalia), parte del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha riscontrato il difetto di integrazione del contraddittorio in appello e la mancata applicazione dell'art. 331 c.p.c. (causa inscindibile), con la conseguenza che la sentenza d'appello deve essere cassata. Il provvedimento impugnato e' cassato e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati assorbiti. La regolamentazione delle spese di lite e' demandata alla CTR in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Il Collegio interpreta l'art. 331 c.p.c. nel senso che la nozione di causa "inscindibile" obbliga all'integrazione del contraddittorio in appello quando la presenza di piu' parti in primo grado deve permanere in sede di impugnazione; la mancata integrazione determina la nullita dell'intero procedimento di secondo grado rilevabile d'ufficio in Cassazione.

  • art. 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla regolarita' delle notifiche e del procedimento; la Corte esamina la questione della nullita per mancata notifica in appello in presenza di soggetto che era parte in primo grado.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Invocato come rimedio per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte accoglie il ricorso sulla base del vizio processuale relativo all'integrita' del contraddittorio (n.4) assorbendo gli altri motivi (anche quelli relativi alla valutazione di fatto e di prova).

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in relazione al vizio di giudicato e alla necessita' di corretta notifica del gravame; la Corte lo considera nel quadro della tutela processuale, ma decide per la nullita del procedimento d'appello per difetto d'integrazione del contraddittorio.

  • art. 7 comma 1 legge n. 212/2000

    Mencionato rispetto agli oneri di prova e alla trasparenza degli atti impositivi; la questione sulla mancata notifica della fattura e' stata sollevata ma non decisa nel merito dopo la cassazione per difetto di contraddittorio.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in ordine agli adempimenti relativi agli atti tributari; la Corte non entra nel merito della fondatezza della pretesa tributaria dato l'annullamento procedurale dell'appello.

  • art. 2712 c.c.

    Citado con riferimento al disconoscimento di documenti e alla prova della conformita' all'originale; la Corte non decide sul punto dopo aver cassato la sentenza per vizio processuale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alle modalita' di notifica degli atti di riscossione; la contestazione sulla regolarita' della notifica della cartella e' stata sollevata ma resta assorbita dalla decisione sulla nullita dell'appello.

  • art. 148 c.p.c.

    Invocato relativamente alla relata di notifica e alla sua completezza; il vizio dedotto e' assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma emergenziale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa e' stata decisa sulla base di memorie scritte e conclusioni depositate.

Massime di principio

  • Se in primo grado vi erano piu' parti la cui presenza e' rilevante per la decisione, l'appello deve comprendere tutte le parti interessate o il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione comporta la nullita del procedimento d'appello rilevabile d'ufficio in Cassazione.
  • Quando la controversia riguarda atti di riscossione (cartelle) e questioni attinenti al concessionario/ agente di riscossione, il concessionario costituisce parte necessaria in appello quando la decisione debba incidere sulla regolarita o legittimita' dell'atto di riscossione.
  • Le censure sulla mancata notifica di fatture o atti tributari e sulla corretta documentazione (relata, ricevute di ritorno, conformita' degli originali) sono rilevanti ma possono restare inespresse o assorbite se sussistono vizi processuali formali piu gravi che impediscono il corretto svolgimento dell'appello.
  • E' pratica consigliabile, prima di proporre o rispondere a un appello in materie tributarie, verificare l'esatta composizione delle parti in primo grado e assicurarsi che tutte le parti rilevanti siano raggiunte dalla notifica; in caso di omissione richiedere tempestivamente l'ordine di integrazione del contraddittorio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio puo' determinare la rimessione della causa per nuovo esame, con relativi oneri procedurali e spese, e fa sì che i profili di merito (es. correttezza della notifica della fattura) vengano rimessi al nuovo giudizio.

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