Sentenza n. 626/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 855 del 19.11.2020 a firma del Dirigente del Settore Governo del Territorio e Servizi – Servizio abusivismo e gestione OO. UU. – avente ad oggetto: “Presa d’atto di parziale inottemperanza al provvedimento di diniego DN n. 2006/0004 del 12.01.2006 e DN n. 2006/0005 del 12.01.2006 degli immobili abusivi siti in via Sant’Elena n. 13, loc. Asciano” notificato all’odierno ricorrente in data 24.11.2020; nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua, della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Terme n. 11 del 15.03.2018, avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in materia di abusi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001 e smi e della LRT 65/2014 e smi”; e dell’Allegato A alla D.C.C. n. 11/2018, avente ad oggetto: “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell’art. 31 del DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss. mm. ii. E comma 4 bis dell’art. 196 della LRT 65/2014 e smi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di presa d’atto della parziale inottemperanza a ordini di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive e area ulteriore, nonché irrogazione di una sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune, accertata la mancata demolizione di un manufatto annesso a un’abitazione, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e di una superficie complessiva di 694 mq, comprendente l’area di sedime e ulteriore terreno, nonché l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisizione. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 196, comma 3, della l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione per l’acquisizione di un’area ritenuta sproporzionata rispetto al manufatto abusivo e non adeguatamente giustificata; omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della discrezionalità relativa all’individuazione dell’area ulteriore; illegittimità della sanzione pecuniaria di 4.000 euro irrogata ai sensi della l. n. 689/1981, in apparente contraddizione con la mancata applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001; incompetenza del Consiglio comunale nella fissazione dei criteri applicativi della sanzione; illegittimità derivata della determinazione. Nel corso del giudizio il Comune ha rettificato il provvedimento, riconoscendo fondate le censure relative alla sanzione pecuniaria, ma confermando l’acquisizione dell’area.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alla sanzione pecuniaria, poiché il Comune aveva successivamente rettificato il provvedimento su tale profilo. Ha respinto l’eccezione comunale di improcedibilità delle censure sull’acquisizione, ritenendo l’atto di rettifica, quanto a tale aspetto, meramente confermativo e quindi non sostitutivo dell’atto originario. Nel merito ha accolto il ricorso limitatamente all’acquisizione della superficie ulteriore rispetto all’area di sedime. L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 opera automaticamente, allo scadere del termine per demolire, per l’opera abusiva e la relativa area di sedime; l’acquisizione di aree ulteriori richiede invece una precisa individuazione dell’estensione e un’adeguata motivazione sulle opere necessarie sotto il profilo urbanistico-edilizio che dovrebbero occupare l’intera area acquisita. Poiché la determinazione non esplicitava tali ragioni, è stata annullata in parte qua. Le spese sono state poste a carico del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime consegue automaticamente allo scadere del termine assegnato per la demolizione; per le aree ulteriori occorrono specifica individuazione e adeguata motivazione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione alla sanzione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, profilo divenuto improcedibile per sopravvenuta rettifica comunale.
art. 196, comma 3, l.r. Toscana 65/2014
La disposizione regionale è invocata quale parametro della disciplina dell’acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 196, comma 4-bis, l.r. Toscana 65/2014
La disposizione regionale è richiamata in relazione ai criteri per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
art. 16 l. 689/1981
È indicato dal provvedimento comunale quale base della sanzione pecuniaria di 4.000 euro, le cui censure sono state dichiarate improcedibili dopo la rettifica dell’atto.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 si produce automaticamente, allo scadere del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, limitatamente all’opera abusiva e alla relativa area di sedime.
- L’acquisizione di aree ulteriori rispetto all’area di sedime non è automatica: l’amministrazione deve indicarne con precisione l’estensione e motivare specificamente quali opere necessarie sotto il profilo urbanistico-edilizio siano destinate a occupare l’intera superficie ulteriore.
- La mancata o insufficiente indicazione delle ragioni dell’acquisizione dell’area ulteriore non travolge necessariamente l’intera acquisizione, ma circoscrive l’effetto acquisitivo all’opera abusiva e alla sua area di sedime.
- Quando l’individuazione dell’area ulteriore è oggetto di scelta non predeterminata dall’ordine di demolizione, il relativo provvedimento deve assicurare un’adeguata motivazione e un effettivo contraddittorio procedimentale.
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