Ordinanza n. 2895/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della studentessa alla sede universitaria di Catanzaro
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo l’illegittimità del meccanismo applicato nell’ambito del cosiddetto “semestre filtro”, nella parte in cui non consentirebbe di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria e delle preferenze espresse, i posti rimasti vacanti per la rinuncia di altri studenti all’immatricolazione. Ha sostenuto che, in assenza dell’operatività del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, il punteggio conseguito le avrebbe consentito di ottenere con priorità l’assegnazione alla Facoltà di Medicina dell’Università di Catania o a quella di Messina, anziché alla sede di Catanzaro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, richiamando precedenti ordinanze della stessa Sezione secondo cui appare prima facie non rispettoso del principio meritocratico un meccanismo che non consenta la riassegnazione dei posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, secondo l’ordine della graduatoria. Ha inoltre rilevato che, in base al punteggio dell’appellante e alle preferenze indicate, la stessa avrebbe dovuto essere assegnata prioritariamente a Catania o Messina. Quanto al periculum, ha ritenuto che la sospensione dell’assegnazione non avrebbe pregiudicato le prerogative organizzative dell’università, ordinando quindi alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. L’appello cautelare è stato accolto, con riforma dell’ordinanza del TAR. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Impone la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nell’ambito di una procedura selettiva per l’accesso a un corso universitario, appare prima facie contrario al principio meritocratico un meccanismo che impedisca la riassegnazione dei posti rimasti vacanti per la rinuncia di altri candidati secondo l’ordine della graduatoria.
- Quando il punteggio conseguito e le preferenze espresse dal candidato indicano che, in applicazione del corretto meccanismo di ripescaggio, egli avrebbe avuto priorità per sedi universitarie preferite rispetto a quella assegnata, sussiste il fumus boni iuris per la tutela cautelare.
- La tutela cautelare può essere accordata ordinando all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede anche in sovrannumero, quando tale misura non arrechi un pregiudizio concreto alle prerogative organizzative del servizio didattico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →