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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento dell’U.T.G. Prefettura di Foggia, area IV-S.U.I., prot. uscita n. -OMISSIS- del 17.11.2025 di annullamento del nulla-osta al lavoro.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento del nulla-osta al lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento dell’U.T.G. Prefettura di Foggia con cui è stato annullato il nulla-osta al lavoro. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente dedotti i singoli vizi di legittimità né le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’impugnazione. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato e gli ulteriori atti del procedimento, oltre a una relazione sulla posizione giuridica dello straniero, con particolare riferimento alla sua sistemazione alloggiativa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento impugnato e degli altri atti rilevanti ai sensi degli artt. 46 e 65, comma 3, c.p.a., nonché il deposito di una sintetica relazione chiarificatrice sulla posizione giuridica dello straniero e sulla sua sistemazione alloggiativa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Richiamato quale base per l’acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie alla decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione il deposito di documenti e chiarimenti.

  • art. 66 c.p.a.

  • art. 67 c.p.a.

Massime di principio

  • Prima di decidere una domanda cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di una relazione sui fatti e sulla posizione giuridica dell’interessato quando tali elementi siano necessari per la decisione.
  • Quando la documentazione amministrativa e i chiarimenti richiesti non siano ancora disponibili, la domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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