Sentenza n. 1970/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 959/2025, depositata e resa pubblica il 06.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18377/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 959/2025, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 959/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici dell'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 23 giugno 2025. Dedotta l'inutile decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla beneficiaria l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, nonostante la costituzione meramente formale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per proporre l'azione di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, richiamate dalla sentenza civile da eseguire.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una specifica utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando la sentenza civile azionata è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'Amministrazione abbia eseguito il comando giudiziale.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.
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