Cassazione Civile, Ordinanza n. 24132/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione sottoscritta dalle parti in data 21.7.2023, con definizione integrale dei loro rapporti, incluse le spese processuali. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva dedotto di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle dovute e, accertato in appello il demansionamento, aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti. La Corte d'appello aveva riconosciuto il demansionamento ma aveva negato il risarcimento per difetto di prova del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale decisione; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però definito la controversia con conciliazione in sede protetta, regolando integralmente anche le spese di lite.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una conciliazione che definisce integralmente la controversia in pendenza del giudizio di cassazione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Se l'accordo conciliativo disciplina anche le spese di lite, la Corte può prendere atto della regolazione pattizia e disporre la compensazione delle spese.
- In presenza di cessazione della materia del contendere non si forma una decisione di merito sui motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'intervenuto accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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