Cassazione Penale, Sentenza n. 45574/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2022 che aveva confermato l'ordinanza del 27/01/2022 del G.i.p., che dispose la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), rapina, ricettazione e incendio. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua partecipazione all'associazione (sostenendo che le intercettazioni e le emergenze investigative non dimostravano il minimo ruolo di partecipe); 2) mancanza delle esigenze cautelari, invocando il suo stato di incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti, per chiedere una misura meno afflittiva della libertà personale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e ha osservato che i motivi proposti sollevano censure non consentite in sede di legittimità (contestazioni di merito sulla valutazione degli elementi probatori). Ha ritenuto adeguata e logicamente motivata la decisione del Tribunale sia quanto ai gravi indizi (sulla base delle intercettazioni e delle risultanze) sia quanto alle esigenze cautelari (tenuto conto della gravità dei fatti, della professionalità delinquenziale e dell'organizzazione associativa). Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; ha inoltre disposto la trasmissione di copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; la Corte riporta che il ricorso contestava l'esistenza dei gravi indizi in relazione a tale fattispecie, ma tale censura è stata considerata di merito e non idonea in Cassazione.
art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla trattazione del procedimento senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti (procedura svolta ai sensi della norma emergenziale).
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: l'aspecificità del ricorso e la mancanza di correlazione tra le deduzioni difensive e la motivazione impugnata possono determinarne l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in sede di cassazione.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norma che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento quando la pronuncia non comporta la liberazione del detenuto.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 8825/2016, Sez. 2 n. 11951/2014, altre)
Richiami interpretativi della Corte che ribadiscono il principio per cui in sede di legittimità non è consentito limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti o degli indizi: ammissibili solo censure che denuncino violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione esercita un controllo limitato: non è luogo per rivedere la valutazione di merito sugli indizi, salvo che non emerga una violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- Un ricorso che si limiti a proporre una valutazione alternativa delle intercettazioni o degli elementi indiziari, senza indicare vizi specifici della motivazione, è aspecifico e rischia l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
- Lo stato di incensuratezza o l'assenza di carichi pendenti non sono di per sé determinanti a superare esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi e elementi che evidenziano professionalità delinquenziale o un'organizzazione capillare.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare puntualmente le norme ritenute violate o dimostrare la manifesta illogicità e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.
- La mancata contestazione specifica e il mancato confronto diretto con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato espongono il ricorrente a condanne anche per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità (es. ammenda e spese).
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