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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45574/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2022 che aveva confermato l'ordinanza del 27/01/2022 del G.i.p., che dispose la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), rapina, ricettazione e incendio. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua partecipazione all'associazione (sostenendo che le intercettazioni e le emergenze investigative non dimostravano il minimo ruolo di partecipe); 2) mancanza delle esigenze cautelari, invocando il suo stato di incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti, per chiedere una misura meno afflittiva della libertà personale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e ha osservato che i motivi proposti sollevano censure non consentite in sede di legittimità (contestazioni di merito sulla valutazione degli elementi probatori). Ha ritenuto adeguata e logicamente motivata la decisione del Tribunale sia quanto ai gravi indizi (sulla base delle intercettazioni e delle risultanze) sia quanto alle esigenze cautelari (tenuto conto della gravità dei fatti, della professionalità delinquenziale e dell'organizzazione associativa). Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; ha inoltre disposto la trasmissione di copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; la Corte riporta che il ricorso contestava l'esistenza dei gravi indizi in relazione a tale fattispecie, ma tale censura è stata considerata di merito e non idonea in Cassazione.

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla trattazione del procedimento senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti (procedura svolta ai sensi della norma emergenziale).

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: l'aspecificità del ricorso e la mancanza di correlazione tra le deduzioni difensive e la motivazione impugnata possono determinarne l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in sede di cassazione.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento quando la pronuncia non comporta la liberazione del detenuto.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 8825/2016, Sez. 2 n. 11951/2014, altre)

    Richiami interpretativi della Corte che ribadiscono il principio per cui in sede di legittimità non è consentito limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti o degli indizi: ammissibili solo censure che denuncino violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Cassazione esercita un controllo limitato: non è luogo per rivedere la valutazione di merito sugli indizi, salvo che non emerga una violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Un ricorso che si limiti a proporre una valutazione alternativa delle intercettazioni o degli elementi indiziari, senza indicare vizi specifici della motivazione, è aspecifico e rischia l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
  • Lo stato di incensuratezza o l'assenza di carichi pendenti non sono di per sé determinanti a superare esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi e elementi che evidenziano professionalità delinquenziale o un'organizzazione capillare.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare puntualmente le norme ritenute violate o dimostrare la manifesta illogicità e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.
  • La mancata contestazione specifica e il mancato confronto diretto con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato espongono il ricorrente a condanne anche per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità (es. ammenda e spese).

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