Sentenza n. 3130/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 1085/2025, depositata e resa pubblica il 21.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2187/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1085/2025, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nola n. 1085/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione in forma esecutiva. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per tre annualità, nell'importo nominale complessivo di 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il giudicato era stato notificato in forma esecutiva, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale di 1.500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, affinché provveda nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione o della prosecuzione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il suo decorso, unitamente alla notifica della sentenza in forma esecutiva, ha consentito l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere o attribuire un'utilità al privato ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario richiede che l'Amministrazione realizzi concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato, non essendo sufficiente una mera presa d'atto formale della pronuncia.
- Quando la sentenza è stata notificata in forma esecutiva, è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non ha adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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