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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30702/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva applicato la nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. (introdotta dal d.l. 31/10/2022, n.162 conv. legge n.199/2022), ritenendola di maggior favore rispetto alla normativa applicabile al momento dei fatti (testo del 1991), mentre invece la novella legislativa rende più gravoso l'accesso alla semilibertà. Denunciava quindi violazione degli artt. 48 e 50 Ord. pen., art. 666 c.p.p., e dell'art. 25 Cost. (divieto di retroattività di norme sfavorevoli), nonché difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente richiamava anche la positiva condotta carceraria, i permessi premio e le attività rieducative svolte

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la novella del 2022 ha inciso in senso peggiorativo sulla possibilità di accesso alla semilibertà per il caso concreto del detenuto condannato per reati di cui all'art. 416-bis commessi anteriormente al 24/10/1991; pertanto la nuova disciplina non poteva essere applicata retroattivamente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il riesame secondo la normativa più favorevole al ricorrente (quella applicabile all'epoca dei fatti), conformemente al principio di legalità e al divieto di retroattività delle norme peggiorative

Norme richiamate

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La Corte ha rilevato che la riforma del 2022 ha introdotto nuovi oneri di allegazione e requisiti (adempimento obbligazioni civili, elementi specifici per escludere collegamenti con la criminalità organizzata, iniziative a favore delle vittime) che, nel caso concreto, si sono rivelati più gravosi rispetto alla disciplina vigente al momento del fatto (1991) e incidono sulla libertà personale, quindi non applicabili retroattivamente al detenuto.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto per cui il ricorrente è stato condannato e che rientra nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis; la Corte ha considerato i fatti commessi entro il 24/10/1991 per valutare la disciplina applicabile.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 199/2022

    La novella normativa ha trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa, ma ha imposto oneri gravosi di allegazione e prova. La Corte ha ritenuto che tale riforma, nella concreta incidenza sulla possibilità di misure alternative per il ricorrente, costituisce un peggioramento non applicabile ai fatti anteriori.

  • d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203 (versione originaria dell'art. 4-bis)

    La disciplina in vigore al momento dei fatti (1991) richiedeva criteri meno gravosi per accertare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (anche mediante acquisizione di informazioni tramite il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). La Corte l'ha ritenuta più favorevole per il caso concreto.

  • art. 25, comma secondo, Cost.

    Principio del divieto di retroattività in peius: la Corte ha applicato l'interpretazione della Corte costituzionale secondo cui le modifiche legislative che incidono in concreto sulla libertà personale (compresa la possibilità di accesso a benefici e misure alternative) non possono essere applicate retroattivamente se determinano un trattamento più severo rispetto a quello ragionevolmente prevedibile al momento del fatto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020

    Richiamata come parametro interpretativo: la Corte costituzionale ha chiarito che, quando una norma sopravvenuta trasforma in modo sostanziale la posizione del condannato incidendo sulla libertà personale, non è ammessa l'applicazione retroattiva della nuova disciplina ai fatti anteriori. La Cassazione ha applicato questo principio al regime intertemporale dell'art. 4-bis.

Massime di principio

  • Per benefici e misure alternative occorre valutare la normativa applicabile in rapporto al tempus commissi delicti: se la nuova legge è complessivamente più sfavorevole nella concreta incidenza sulla libertà personale, non può essere applicata retroattivamente (art. 25 Cost.).
  • Il giudice deve operare un confronto concreto e complessivo tra la disciplina vigente al momento del fatto e la successiva: non è consentito combinare parti favorevoli di una legge con parti di un'altra per creare una terza disciplina.
  • La distinzione tra norme 'procedurali' e 'sostanziali' va valutata in chiave sostanziale: anche disposizioni apparentemente procedurali possono essere considerate peggiorative se, nella pratica, riducono in modo significativo l'accesso a misure che incidono sulla libertà (es. semilibertà, benefici extra-moenia).
  • Nel caso di riforme che impongono nuovi oneri di allegazione a carico del detenuto, il giudice deve considerare l'effettiva possibilità del singolo di assolvere a tali oneri (es. adempimento di obbligazioni civili per condanne datate) per verificare l'eventuale carattere retroattivamente peggiorativo della norma.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede motivazione adeguata e il confronto tra i due testi normativi: un provvedimento che dichiari l'inapplicabilità di una legge precedente senza confronto dettagliato può essere annullato.

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