Cassazione Civile, Ordinanza n. 35632/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla gestione separata e il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'albo. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo che l'attività professionale fosse stata svolta in modo occasionale e che il reddito percepito non avesse superato la soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che l'obbligo contributivo sorgerebbe per il solo esercizio autonomo della professione, indipendentemente dal superamento della soglia di reddito, che sarebbe invece rilevante soltanto per l'attività occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, ai fini dell'iscrizione alla gestione separata, il dato decisivo è la abitualità o occasionalità dell'esercizio dell'attività libero-professionale; la soglia di euro 5.000 rileva solo quando l'attività sia svolta in forma occasionale. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato in fatto, sulla base di presunzioni e in mancanza di prova contraria dell'INPS, che l'attività fosse occasionale e quindi non soggetta a contribuzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, collegato dall'interpretazione della Corte all'esercizio abituale dell'attività professionale.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo contributivo del professionista a prescindere dal reddito.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
Richiamato quale norma rilevante per l'inquadramento dell'attività professionale forense ai fini contributivi.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Richiamato a sostegno della pretesa contributiva alla gestione separata.
art. 380-bis c.p.c.
È stata depositata proposta ai sensi di tale norma, ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti, il parametro decisivo è l'abitualità dell'esercizio dell'attività, non la sola esistenza di un reddito professionale.
- La soglia di euro 5.000 assume rilievo solo quando l'attività sia svolta in forma meramente occasionale; non può essere utilizzata per escludere o fondare automaticamente l'obbligo contributivo in presenza di attività abituale.
- L'accertamento della natura abituale o occasionale dell'attività professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato su presunzioni tratte da elementi indiziari, quali iscrizione all'albo, dati fiscali, partita IVA e organizzazione dei mezzi.
- Chi agisce per il pagamento dei contributi deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; in mancanza di prova concreta della continuità o abitualità dell'attività, la domanda non può essere accolta.
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