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Sentenza

Sentenza n. 3939/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” ; della comunicazione di avvio del procedimento; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa delle seguenti delibere menzionate dal provvedimento regionale (doc. 5) ma non messe a disposizione: “Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”. - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) nota prot. 18453/2019 - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”. - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto: “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.” - I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO): a) decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo): a) decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; b) decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione.”; c) decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): a) nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019. - Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità a) nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; b) nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” , dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR).

Giustizia amministrativa202302613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, incluso il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'intesa della Conferenza permanente del 28 settembre 2022 e gli atti istruttori e di certificazione delle aziende sanitarie regionali. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano e ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dell'adozione dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. Poiché la società aveva dichiarato autonomamente di avere versato il 25% degli importi dovuti, ma la Regione non aveva confermato tale pagamento né comunicato il relativo provvedimento di accertamento, non ricorrevano le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di pagamento implicava comunque la sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate, con contributi unificati a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il pagamento della quota ridotta del 25% può estinguere l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precludere ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali richiede però la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto versamento.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e quale disposizione cui resta subordinata la disciplina in caso di mancato pagamento della quota ridotta.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro provvedimenti amministrativi all'accertamento del pagamento da parte dell'amministrazione, la dichiarazione del privato di avere effettuato il pagamento non è da sola sufficiente per pronunciare la cessazione della materia del contendere: occorre la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento previsto dalla legge.
  • La dichiarazione del ricorrente di avere adempiuto all'obbligazione oggetto dell'impugnazione può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata o desumibile dal comportamento processuale del ricorrente, il giudice deve definire il ricorso con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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