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Ordinanza

Ordinanza n. 216/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, prot. n. 0464046, emesso dalla Questura di Milano in data 30.10.2025, notificato il 22.11.2025, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente in data 9.10.2021 a mezzo assicurata postale nr. 055956115116 “volta ad ottenere il rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno n. I15627983 rilasciato dalla Questura di Milano in data 05.10.2020 e scaduto il 9.10.2021”;

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Milano sull'istanza di rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno, nelle more di un procedimento di conversione per motivi di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Milano che ha respinto l'istanza presentata per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Nel corso del giudizio è emerso che il procedimento di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, avviato dal ricorrente, risultava ancora in corso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione documentati chiarimenti sugli esiti di tale procedimento e, nelle more, ha valutato sussistente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, cui è stato richiesto di fornire documentati chiarimenti circa gli esiti del procedimento di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. In attesa di tali chiarimenti, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 per il prosieguo. Non è stata definita nel merito la legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento è stato sospeso nelle more dell'istruttoria, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile prospettato.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio contro il diniego relativo a un permesso di soggiorno, risulti pendente un procedimento di conversione del titolo da studio a lavoro, il giudice può disporre l'acquisizione di documentati chiarimenti dall'amministrazione prima del prosieguo della decisione.
  • La pendenza di un procedimento amministrativo potenzialmente incidente sulla posizione dello straniero può giustificare, nelle more degli accertamenti istruttori, la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego qualora dall'esecuzione dell'atto possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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