Cassazione Civile, Ordinanza n. 25725/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per revocazione proposto avverso una ordinanza della Corte di cassazione. Dal fascicolo è emerso che il ricorso non risultava iscritto a ruolo e non era stato depositato, mentre risultava ritualmente depositato il controricorso del Ministero della Giustizia. È inoltre emerso che il ricorrente era deceduto. Il ricorrente, dunque, aveva introdotto il giudizio di revocazione, ma non aveva provveduto al deposito del ricorso e degli atti necessari ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; il resistente ha contrastato l'impugnazione con controricorso. La decisione si è concentrata sulla procedibilità del ricorso e sugli effetti del decesso del ricorrente nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che il ricorso non risultava iscritto a ruolo e che il controricorso era invece ritualmente depositato; ha richiamato il principio secondo cui il controricorrente può chiedere che sia dichiarata l'improcedibilità quando il ricorso non sia stato depositato unitamente agli atti prescritti. Ha inoltre osservato che il decesso del ricorrente non incide sul giudizio di cassazione, non essendo applicabile l'interruzione del processo, e non consente l'ingresso degli eredi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma comporta improcedibilità, rilevabile su istanza del controricorrente interessato a farla dichiarare.
art. 370 c.p.c.
il potere del controricorrente di chiedere la declaratoria di improcedibilità è ricompreso nel potere di contraddire.
art. 380 bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o disattenzione del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione, e il controricorrente è legittimato a sollecitarne la declaratoria nell'ambito del proprio potere di contraddire.
- La morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, non produce interruzione del processo e non consente l'ingresso degli eredi nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 viene disatteso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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