Cassazione Penale, Sentenza n. 24981/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Franco Guglielmino impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di annullamento dell'ordine di carcerazione emesso in relazione alla pena risultante nel procedimento n. 4488/18 App. Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva disatteso le risultanze del giudizio di cognizione, nel quale era stata disposta la sua scarcerazione (provvedimento non impugnato dalla Procura e quindi divenuto definitivo) sulla base dell'avvenuta espiazione della pena, e che il rigetto dell'incidente di esecuzione aveva violato il divieto di reformatio in peius operando un ricalcolo sfavorevole delle singole componenti della pena (in particolare della frazione attribuita a titolo di aumento per la continuazione con reati satellite).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini del computo della pena da eseguire, l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di imputare come 'pena già espiata' le pene scontate anteriormente alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena residua; la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso che l'esecuzione per un reato va valutata rispetto al singolo reato e non in base al trattamento complessivo derivante dal riconoscimento della continuazione. Ha inoltre ritenuto non vincolante per il giudice dell'esecuzione la precedente decisione cautelare di scarcerazione presa in sede di cognizione (assunta ai fini dell'art. 300, comma 4, c.p.p.), la quale non impediva al pubblico ministero di determinare correttamente il residuo da eseguire dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Di conseguenza è stata confermata la detrazione, come fungibilità, della sola parte di pena attribuibile all'aumento per continuazione (1 anno e 8 mesi dopo la riduzione per rito abbreviato) e non l'annullamento dell'ordine di carcerazione; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
«In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando reati commessi in tempi diversi sono riconosciuti in continuazione, l'esecuzione già avvenuta per i reati anteriori si valuta con riferimento al singolo reato e non al trattamento complessivo derivante dalla continuazione; pertanto non si può imputare quale pena già scontata quella espiata prima della commissione del reato più grave successivo
art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
«la custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata»
La Corte chiarisce che la scarcerazione disposta in sede di cognizione/presso la Corte d'appello a titolo cautelare trova giustificazione nell'art. 300, comma 4, ma tale decisione cautelare non vincola il giudice dell'esecuzione nella determinazione definitiva del residuo pena dopo il passaggio in giudicato
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Premesso il rigetto del ricorso, la norma è richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte applica l'articolo per l'addebito delle spese
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Il principio vieta che l'appello o atti successivi peggiorino la posizione dell'imputato rispetto alla situazione di partenza; la Corte rileva però che il ricalcolo operato dal pubblico ministero in sede esecutiva, fondato sulla corretta interpretazione dell'art. 657, comma 4, non costituisce una reformatio in peius vietata, essendo dovuto al principio di corretta determinazione della pena residua
Massime di principio
- L'art. 657, comma 4, c.p.p. esclude la computabilità a favore dell'imputato delle pene espiate anteriormente alla commissione del reato per il quale si deve ancora determinare la pena: si computa solo la custodia o le pene scontate dopo la commissione del reato da eseguire
- Se reati commessi in tempi diversi sono riuniti per continuazione, ai fini esecutivi va operata la scissione nelle singole violazioni: l'esecuzione già compiuta si valuta in relazione a ciascun reato singolarmente e non in base al tratto complessivo derivante dalla continuazione
- Una decisione cautelare di scarcerazione adottata in sede di cognizione ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.p. non vincola il giudice dell'esecuzione nella determinazione definitiva della pena residua dopo il passaggio in giudicato della sentenza
- Il pubblico ministero ha il potere-dovere di calcolare il residuo pena da eseguire una volta irrevocabile la sentenza; tale ricalcolo può detrarre solo la parte di pena effettivamente fungibile secondo i limiti stabiliti dalla giurisprudenza (es. l'incremento attribuito per continuazione nei limiti effettivi)
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce correzioni della determinazione del residuo pena che rispondano a norme e interpretazioni consolidate: il divieto opera contro peggioramenti ingiustificati ma non contro ricalcoli conformi alla legge
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