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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto del Comune di Diano Marina, prot. n. 0023678, a data 29.11.2021, avente ad oggetto: “Demanio Marittimo - Diano Marina - Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un'area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell'area portuale, una recinzione dell'area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Canone anno 2021. Applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Riconoscimento credito 2007/2019”, con il quale il Comune di Diano Marina, in riconsiderazione di precedente determinazione ha comunicato alla Società ricorrente che “sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione ….) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all'art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104... si conferma il calcolo del canone trasmesso in data 26/08/2021 ...”, notificato alla ricorrente in data successiva al 30 novembre 2021; nonché, ove occorrer possa, - della nota prot. n. 16790 del Comune di Diano Marina a data 26 agosto 2021, avente ad oggetto “P.11073 – lic. n. 8/2005 – CDM di mq 24876,80 per mantenere un approdo turistico. Canone annuo 2021. Applicazione decreto legge 14/08/2020, n. 104, art. 100... riconoscimento credito 2007/2019”, ricevuta successivamente al 26 agosto 2021; - della nota prot. n. 0019845 del Comune di Diano Marina a data 9 ottobre 2021, avente ad oggetto “Demanio Marittimo - Diano Marina - Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un'area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell'area portuale, una recinzione dell'area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Richiesta di parere su applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126”; - della nota prot. n. 0022015 del Comune di Diano Marina a data 8 novembre 2021, avente ad oggetto “Demanio Marittimo - Diano Marina - Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un'area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell'area portuale, una recinzione dell'area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Richiesta ulteriore chiarimento su applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Rifer. Nota 11181 del 14/10/2021”, Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 10/10/2022: dell'atto del Comune di Diano Marina, prot. n. 0023678, a data 29.11.2021, avente ad oggetto: “Demanio Marittimo - Diano Marina - Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un'area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell'area portuale, una recinzione dell'area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Canone anno 2021. Applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Riconoscimento credito 2007/2019”, con il quale il Comune di Diano Marina, in riconsiderazione di precedente determinazione ha comunicato alla Società ricorrente che “sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione ….) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all'art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104... si conferma il calcolo del canone trasmesso in data 26/08/2021 ...”, notificato alla ricorrente in data successiva al 30 novembre 2021.

Giustizia amministrativa202200185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui il Comune ha negato l’applicazione del regime agevolato dei canoni demaniali marittimi previsto dall’art. 100, comma 3, d.l. 104/2020 e ha confermato il canone annuale dovuto per il 2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, interamente partecipata dal Comune e affidataria diretta della gestione dell’approdo turistico comunale, ha impugnato gli atti comunali che, ritenendo non applicabile alla concessione demaniale marittima la disciplina di cui all’art. 100, comma 3, d.l. 104/2020, hanno confermato il pagamento del canone relativo al 2021. La ricorrente sosteneva che il canone annuale di euro 53.079,38 e la relativa imposta regionale dovessero essere compensati con il credito maturato per gli anni 2007-2019, secondo il meccanismo previsto dalla disposizione. Nel corso dell’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di legittimazione della società ad agire contro gli atti dell’ente partecipante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito l’applicabilità dell’agevolazione sui canoni demaniali. La società ricorrente è interamente partecipata dal Comune e svolge il servizio in regime di affidamento in house. Secondo il Collegio, la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, è sostanzialmente assimilabile a un’articolazione interna dell’amministrazione, poiché tra ente pubblico e società manca una reale alterità sostanziale. Ne consegue che l’attività degli organi della società deve essere imputata alla stessa pubblica amministrazione e che la società non può porsi come soggetto esterno legittimato a impugnare gli atti dell’ente pubblico che la controlla. Il giudizio è stato definito in rito; le spese sono state compensate in ragione dell’esito processuale e della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 3, d.l. 104/2020, convertito dalla l. 126/2020

    alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente.

    La disposizione prevede il ricalcolo dei canoni demaniali marittimi dal 1° gennaio 2007 e la compensazione, a decorrere dal 2021, delle somme versate in eccedenza; il TAR non ha esaminato se tale disciplina fosse applicabile alla concessione controversa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto il Collegio ha sottoposto il possibile difetto di legittimazione della ricorrente.

  • art. 9 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione

    È richiamato negli atti impugnati per distinguere la concessione rilasciata mediante licenza da quella risultante da atto pubblico; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una società interamente partecipata da un ente pubblico e operante in regime di affidamento in house, pur avendo autonoma personalità giuridica, è sostanzialmente assimilabile a un’articolazione interna dell’ente controllante quando tra i due soggetti non sussiste una reale alterità sostanziale.
  • La società in house non è legittimata a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti adottati dall’ente pubblico che la controlla, poiché l’attività dell’ente e dei suoi organi è imputabile alla medesima pubblica amministrazione e la società non può collocarsi come soggetto esterno rispetto ad essa.
  • Il difetto di legittimazione ad agire della società in house determina l’inammissibilità del ricorso e impedisce l’esame nel merito delle censure relative al rapporto concessorio o alla corretta applicazione della disciplina sui canoni demaniali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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