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Sentenza

Sentenza n. 11648/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del beneficio economico della capitalizzazione e conseguente atto di contestazione del debito e costituzione in mora

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della capitalizzazione e il recupero delle somme erogate, deducendo: violazione degli artt. 12 e 13, 13-quater l. 82/1991 e degli artt. 10, commi 14 e 15, e 11 d.m. n. 161/2004; violazione dell'art. 13-quater l. 82/1991, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità della motivazione e decorrenza del termine per la revoca delle misure ultronee; difetto di informazione e mancata acquisizione dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A. Il ricorrente sosteneva che il progetto originario, consistente nell'avvio di un'attività di panetteria/pasticceria, non era stato realizzato per circostanze indipendenti dalla propria volontà, poiché l'attività risultava gravata da un'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate di circa 68.000 euro. Deduceva inoltre di avere comunque utilizzato le somme per il reinserimento sociale, mediante l'acquisto di un immobile nella medesima zona, intestato al figlio e riconducibile alla necessità di preservare la mimetizzazione del nucleo protetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca perché il progetto approvato, relativo all'avvio di un'attività artigianale del ricorrente, non era stato realizzato e le somme della capitalizzazione erano state impiegate per un diverso interesse, ossia l'acquisto di un immobile intestato al figlio. Tale impiego è stato considerato incompatibile con la finalità propria della capitalizzazione, diretta al reinserimento sociale, economico e lavorativo dell'ex collaboratore, nonché con gli obblighi assunti al momento della concessione del beneficio. Il Collegio ha qualificato la capitalizzazione come misura economica ultrattiva collegata alle misure speciali di protezione e ha ritenuto che l'art. 13-quater l. 82/1991 consenta la revoca anche delle misure economiche erogate al termine del programma quando la condotta dell'interessato contrasti con la finalità dell'erogazione. Il recupero delle somme è stato ritenuto consequenziale e dovuto, essendo venuto meno il fine primario perseguito dall'Amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che la capitalizzazione è un beneficio discrezionale, che l'Amministrazione può concedere ma non è obbligata a erogare; di conseguenza, il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e manifesta ingiustizia, non potendo estendersi al merito della scelta amministrativa. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A., poiché l'erogazione eventuale della capitalizzazione non richiede tale fase consultiva e la revoca costituisce atto dovuto una volta accertato il venir meno della finalità del beneficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 12, 13 e 13-quater l. 82/1991

    L'inosservanza degli impegni assunti e la condotta dell'interessato possono giustificare la revoca o la modifica delle misure speciali di protezione, comprese le misure economiche ultrattive finalizzate al reinserimento sociale.

  • art. 13, comma 5, l. 82/1991

    La capitalizzazione rientra tra le misure economiche ultrattive dirette a favorire il reinserimento sociale, economico e lavorativo dell'ex collaboratore di giustizia.

  • art. 10, comma 14, l. 82/1991

    La capitalizzazione costituisce un beneficio rimesso alla disponibilità e alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, senza un obbligo di erogazione.

  • art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004

    Richiamati dal ricorrente quali parametri di legittimità della concessione e della revoca della capitalizzazione; il giudice ha escluso che siano stati violati.

  • art. 11 d.m. n. 161/2004

    Il giudice ha escluso che la revoca della capitalizzazione richieda l'acquisizione dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • La capitalizzazione riconosciuta all'ex collaboratore di giustizia è una misura economica ultrattiva avente specifica finalità di reinserimento sociale, economico e lavorativo; il suo impiego per un diverso interesse, non coerente con il progetto approvato, legittima la revoca e il recupero delle somme erogate.
  • L'art. 13-quater l. 82/1991 consente di valutare, ai fini della revoca o modifica delle misure di protezione, anche l'inosservanza degli impegni assunti e le condotte dell'interessato successive all'erogazione della misura economica, quando risultino incompatibili con la finalità del beneficio.
  • Quando viene meno il fine primario che aveva giustificato l'erogazione della capitalizzazione, la revoca del beneficio e il recupero delle somme costituiscono conseguenze dovute, nonostante la natura originariamente discrezionale della concessione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla concessione o revoca della capitalizzazione, beneficio rimesso alla disponibilità dell'Amministrazione, non può estendersi al merito della valutazione amministrativa e resta limitato alla verifica di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e manifesta ingiustizia.
  • La revoca della capitalizzazione non richiede l'acquisizione dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A. quando tali pareri non siano previsti per l'erogazione della misura e la revoca derivi dal venir meno della finalità di reinserimento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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