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Ordinanza

Ordinanza n. 2/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto nulla osta autorizzativo al rilascio del permesso per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202500585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del nulla osta autorizzativo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del nulla osta autorizzativo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone la sospensione cautelare. La domanda è stata fondata sulla pretesa sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo dopo il rigetto della procedura di emersione. Il Ministero ha resistito sostenendo l'insussistenza dei requisiti normativi. Il giudice ha inoltre considerato la consapevolezza del ricorrente circa la revoca del nulla osta, notificata il 5 settembre 2024 all'indirizzo PEC presso il quale era stata ricevuta la comunicazione del rilascio, mentre l'ingresso in Italia era avvenuto il 30 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di procedere a una specifica valutazione del periculum in mora. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato ritenuto precluso dall'inesistenza del rapporto di lavoro e dalla mancanza dei requisiti normativamente richiesti. Secondo il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale permesso presuppone una domanda di emersione valida ed efficace, presentata in presenza dei requisiti di legge, nonché l'instaurazione di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti previsti; il titolo può conseguire alla cessazione sopravvenuta del rapporto, indipendente dalla volontà del lavoratore, ma non al rigetto della regolarizzazione dovuto all'originaria mancanza dei requisiti del datore di lavoro. Il TAR ha altresì ritenuto insussistente la buona fede del ricorrente, poiché egli era consapevole della revoca del nulla osta prima dell'ingresso in Italia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha deciso respingendo la richiesta di sospensione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è collegato alla cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato e non alla mera mancata regolarizzazione in assenza originaria dei requisiti.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone comunque l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    Limita l'applicazione della disciplina richiamata al caso di cessazione del rapporto di lavoro e non contempla il rilascio del permesso quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per la mancanza originaria dei requisiti imputabile al datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro; non è sufficiente la mera presentazione di una domanda di emersione o di regolarizzazione.
  • La disciplina che consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro opera quando la domanda di emersione sia valida ed efficace e il rapporto presenti i requisiti di legge; non si applica quando la regolarizzazione sia rigettata per l'originaria mancanza dei requisiti imputabile al datore di lavoro.
  • In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris, derivante dalla mancanza dei presupposti sostanziali per il titolo richiesto, è sufficiente a respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
  • La consapevolezza dello straniero circa la revoca del nulla osta, precedente al suo ingresso nel territorio nazionale, esclude la buona fede rilevante ai fini della pretesa cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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