Cassazione Penale, Sentenza n. 1885/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.U.P. di Mantova che aveva ritenuto D'Amato responsabile dei reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (riqualificazione dell'originaria imputazione di tentata estorsione) e lesioni aggravate. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge (artt. 393 e 629 c.p.), sostenendo che la pretesa diritto dell'imputato alla corresponsione di metà della sanzione amministrativa fosse indimostrata e quindi mancasse il presupposto per la riqualificazione; inoltre censurava la motivazione del G.U.P. che avrebbe invocato, senza fondamento, un generico diritto al risarcimento per presunta negligenza professionale della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Procuratore generale, pur denunciando una violazione di legge, in realtà attaccasse la valutazione di merito e la motivazione in punto di fatto (in particolare l'individuazione della pretesa dell'imputato). La sentenza impugnata indicava fonti di prova a sostegno dell'esistenza di ragioni di credito collegate a istanze risarcitorie per presunta negligenza professionale della persona offesa; la valutazione probatoria del G.U.P. non è stata dimostrata contraddittoria o manifestamente illogica e, inoltre, anche l'eventuale infondatezza della pretesa non esclude l'astratta base giuridica della stessa. Conseguenza pratica: ricorso del P.G. respinto per inammissibilità e confermata la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Delimita il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia; la Corte ha ritenuto che la condotta possa essere qualificata sotto questo articolo quando l'imputato agisca per far valere una pretesa creduta valida, anche se in concreto infondata
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; richiamata perché l'imputazione originaria era tentata estorsione poi riqualificata dal G.U.P.; la Corte ha esaminato la correttezza della riqualificazione rispetto alla valutazione della pretesa dell'imputato
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Regola i motivi di cassazione per trasformare il capovolgimento delle valutazioni di fatto: usata per spiegare che il ricorso che in sostanza censura la motivazione di merito è inammissibile
art. 593-bis cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità di talune sentenze; qui rileva perché il ricorso del P.G. è stato proposto nei limiti previsti per sentenze inappellabili e ha vincoli nella censura
Giurisprudenza di Sez. 2 (cit.: n. 7911/1997, n. 11484/2016)
Principio secondo cui l'esistenza di una 'pretesa giuridica' riconducibile a ragioni di credito, anche se poi infondata, può costituire l'astratta base per l'atteggiamento dell'imputato e giustificare talune riqualificazioni (es.: esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la motivazione quando questa non presenti vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità
- Per la qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni rileva non solo l'infondatezza effettiva della pretesa, ma anche la percezione ragionevole dell'imputato circa l'esistenza di un diritto; una pretesa ritenuta fondata dall'agente può giustificare la diversa qualificazione
- Il pubblico ministero che impugna una sentenza inappellabile deve circoscrivere il motivo a questioni di diritto e non a ricostruzioni alternative dei fatti
- La corte che decide sulla ricusazione di reati collegati a pretese di credito valuta le fonti di prova indicate dal giudice di merito e presuppone la correttezza della loro valutazione salvo evidenti contraddizioni
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare, già in fase istruttoria, la serietà o l'irragionevolezza della pretesa fatta valere dall'imputato se si vuole far valere la configurabilità di un reato diverso da quello sostenuto dal giudice di merito
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