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Ordinanza

Ordinanza n. 1300/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030364, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 15 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 23 dicembre 2025; e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione;

Giustizia amministrativa202601341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, richiesto per la frequenza di un corso universitario in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sul presupposto che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa. Il diniego era motivato dall'insufficienza delle disponibilità finanziarie della ricorrente e della madre. In sede cautelare, la ricorrente ha fatto valere il pregiudizio derivante dal mancato ingresso in Italia per la frequenza del corso universitario e ha documentato la titolarità di un deposito bancario di euro 12.417, alimentato da un bonifico della madre, nonché la disponibilità, in capo a quest'ultima, di redditi mensili superiori a euro 10.000.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha accordato una tutela cautelare provvisoria, senza disporre direttamente il rilascio del visto. Ha ordinato al Ministero il riesame dell'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, imponendo di considerare, previa approfondita verifica, che la ricorrente disponeva di euro 12.417, somma superiore alla soglia di riferimento per la tipologia di visto, e che la madre risultava titolare di redditi piuttosto significativi. Il giudice ha inoltre considerato che il visto ha durata annuale e che la verifica delle condizioni per eventuali rinnovi successivi compete alla Questura. La domanda cautelare è stata quindi accolta provvisoriamente nei limiti del riesame, con fissazione della camera di consiglio per il definitivo esame al 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state rimesse all'esito del definitivo esame e, per il momento, sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha ritenuto provvisoriamente meritevole di favorevole delibazione la domanda, disponendo il riesame dell'istanza amministrativa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto, ma l'ordinanza non ha disposto direttamente tale rilascio.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale fondamento dell'applicazione dei requisiti finanziari previsti per il visto.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato, insieme all'art. 44-bis, per l'applicazione della direttiva ministeriale sui mezzi economici necessari.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la verifica delle condizioni economiche relative al visto d'ingresso.

  • direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'Interno, tabella A

    Individua la soglia economica di riferimento per la tipologia di visto; il deposito documentato dalla ricorrente è stato ritenuto superiore a tale soglia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il diniego di un visto per motivi di studio si fonda sull'insufficienza dei mezzi economici, il giudice può ordinare il riesame dell'istanza anziché imporre direttamente il rilascio del visto, qualora siano necessari ulteriori accertamenti amministrativi sulla situazione finanziaria dell'interessato e dei familiari che ne sostengono il soggiorno.
  • Nel riesame di un diniego di visto per motivi di studio devono essere considerati i mezzi economici direttamente disponibili al richiedente, anche quando risultino alimentati da un trasferimento della madre, nonché i redditi significativi del familiare finanziatore, salva la necessità di una verifica amministrativa approfondita sulla loro effettività e disponibilità.
  • La disponibilità di una somma superiore alla soglia economica di riferimento per la tipologia di visto costituisce un elemento rilevante ai fini della rivalutazione del diniego fondato sull'incapienza finanziaria, pur non impedendo all'amministrazione di svolgere ulteriori verifiche.
  • La durata annuale del visto di ingresso per motivi di studio consente di distinguere la valutazione relativa al primo rilascio da quella concernente gli eventuali rinnovi successivi, la cui verifica è rimessa all'autorità competente secondo l'ordinamento applicabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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