Ordinanza n. 3157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare contro i provvedimenti interdittivi antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi interdittivi. Nel corso del giudizio è intervenuto un decreto del Tribunale della prevenzione di Bologna che ha respinto l’istanza di controllo giudiziario volontario accertando l’insussistenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa. Il Consiglio di Stato ha considerato tale pronuncia una circostanza sopravvenuta rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p.a. Gli elementi valorizzati dal giudice della prevenzione riguardavano la remota natura dei rapporti parentali richiamati nell’interdittiva, l’assenza di effettive frequentazioni e di elementi concreti dimostrativi di un’influenza sulle scelte imprenditoriali, l’assenza di criticità nelle cointeressenze economiche con familiari stretti privi di precedenti penali o collegamenti mafiosi, nonché la genericità o la modestia, non attualità e non significatività dei rapporti commerciali indicati dalla Prefettura.
La decisione
L’appello cautelare è stato accolto e l’ordinanza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado, ritenendo che il decreto del Tribunale della prevenzione avesse modificato il quadro cognitivo posto a fondamento della precedente decisione cautelare. La precedente valutazione amministrativa e giudiziale era sommaria, mentre il decreto sopravvenuto esprimeva un accertamento pieno dei medesimi fatti e aveva radicalmente escluso il rischio infiltrativo. Pur conservando autonomia nella valutazione del fumus boni iuris, il giudice amministrativo non può ignorare una pronuncia giurisdizionale successiva che escluda, all’esito di un vaglio più penetrante, il presupposto sostanziale dell’interdittiva. Gli elementi dovranno essere valutati nel merito; in via cautelare è prevalsa l’esigenza di evitare la cessazione dell’attività dell’impresa. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 58 c.p.a.
Consente la modifica o revoca delle misure cautelari collegiali in presenza di circostanze sopravvenute; il decreto del Tribunale della prevenzione è stato ritenuto idoneo a integrare tale sopravvenienza.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Consente di chiedere al Prefetto l’aggiornamento dell’informazione antimafia sulla base di fatti nuovi, tra i quali può rientrare il rigetto del controllo giudiziario fondato sull’assenza di infiltrazione mafiosa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro l’inerzia dell’Amministrazione quando il Prefetto non provveda alla richiesta di aggiornamento dell’informazione antimafia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Giustifica la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l’oscuramento delle generalità delle parti appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle parti ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto la legittimità di un’informazione antimafia interdittiva, il decreto del Tribunale della prevenzione che respinga l’istanza di controllo giudiziario volontario per insussistenza di qualsiasi pericolo attuale di infiltrazione mafiosa costituisce una circostanza sopravvenuta rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p.a. e può giustificare la modifica della precedente ordinanza cautelare.
- Il giudice amministrativo conserva autonomia nella valutazione del fumus boni iuris, ma deve considerare una successiva pronuncia del giudice della prevenzione che, all’esito di un accertamento pieno sui medesimi fatti, abbia radicalmente escluso il rischio infiltrativo posto a fondamento della precedente decisione cautelare.
- La pronuncia del Tribunale della prevenzione che accerti l’assenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa può essere fatta valere come fatto nuovo nella richiesta al Prefetto di aggiornamento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.
- In presenza di una sopravvenuta pronuncia giurisdizionale che escluda il rischio infiltrativo, la tutela cautelare può essere concessa quando gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva risultino meramente astratti, privi di attualità o non adeguatamente spiegati e dall’esecuzione dell’atto derivi il rischio di cessazione dell’attività d’impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →