Cassazione Penale, Sentenza n. 44338/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare per tre ragioni principali: 1) carenza e vizio di motivazione rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (si denunciava l'uso di una tecnica di "copia e incolla" che avrebbe confuso la posizione di De Marco con quella di altri indagati, la mancata individualizzazione degli elementi indiziari e la presunta episodicità dei reati-fine); 2) criticità rispetto alla rilevanza temporale e territoriale del capo 55 (ricettazione di una vettura, risalente al 2017), invocando la sua marginalità e la possibile incompetenza territoriale del giudice procedente; 3) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare (art. 274 c.p.p.), dovuta all'anzianità dei fatti, alla posizione lavorativa del ricorrente e alla presunta confusione tra la sua posizione e quella di altri coindagati, nonché alla mancata prova dell'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo 55 (ricettazione dell'autovettura, reato risalente al 2017), dichiarando l'assenza del requisito dell'attualità per l'applicazione della custodia cautelare e annullando l'ordinanza impugnata in relazione a quel capo. Per il resto del provvedimento (associazione e reati connessi all'attività di traffico di stupefacenti e le connesse esigenze cautelari) il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la Cassazione ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la partecipazione di De Marco all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), l'esistenza di un contesto operativo stabile e la sussistenza della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per quei reati, non superata dagli elementi difensivi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione all'associazione integri la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) dovendo l'indagato provare la rescissione del vincolo o lo scioglimento dell'organizzazione per superarla.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Riguarda la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la sentenza utilizza le intercettazioni e riscontri probatori per valutare la commissione di reati-fine e il ruolo del ricorrente nelle dinamiche di mercato della droga.
codice penale, art. 648
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il reato contestato (capo 55) fosse marginale e risalente nel tempo, mancando l'attualità delle esigenze cautelari sul punto.
codice di procedura penale, art. 273
Norma che disciplina la competenza per territorio; la difesa ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale rispetto al capo 55, ma la Cassazione ha deciso il punto principale sulla mancanza di attualità dell'esigenza cautelare.
codice di procedura penale, art. 279
Norma che attiene alla competenza per territorio in casi particolari; citata dalla difesa in relazione al capo 55, ma la decisione della Cassazione si è concentrata sull'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Disciplina i criteri per la scelta della misura cautelare; la difesa invocava la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, ma la Corte ha confermato la custodia cautelare per i reati associativi ritenuti attuali e gravi.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici reati (tra cui l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990); la Corte ha richiamato tale presunzione e sottolineato l'onere dell'indagato di fornire elementi concreti per superarla.
codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Richiamato in relazione ai reati per i quali opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui tale presunzione vale fino a prova contraria della rescissione dei rapporti con il sodalizio.
Massime di principio
- Nei procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la durata temporale limitata di reati-fine non esclude di per sé la sussistenza di una partecipazione stabile: il giudice valuta il contesto operativo, la ripetitività degli approvvigionamenti, i ruoli e i rapporti fiduciari.
- Per i delitti per i quali opera la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (es. associazione di cui all'art. 74), l'indagato ha l'onere di provare la rescissione del vincolo con il sodalizio o lo scioglimento dell'organizzazione per superare la presunzione.
- L'aggravante dell'"associazione armata" può essere ritenuta sulla base di elementi indiziari che dimostrino la disponibilità di armi o la consapevolezza del loro possesso da parte del gruppo (anche mediante intercettazioni): non è necessario identificare puntualmente le armi in fase cautelare.
- La marginalità o l'anzianità temporale di un fatto (es. ricettazione risalente a molti anni prima) può rendere insussistenti le esigenze cautelari per quel capo specifico; tale considerazione può condurre all'annullamento della misura limitatamente a quel reato anche se la custodia resta valida per altri capi.
- La semplice posizione lavorativa dell'indagato non è di per sé idonea a escludere la pericolosità o l'attualità delle esigenze cautelari quando sussistono elementi probatori concreti di proseguimento dell'attività delittuosa.
- La comparazione con la posizione di altri coindagati serve se dimostra effettiva sovrapponibilità di ruoli e condotte; altrimenti la disomogeneità delle posizioni può giustificare differenti decisioni cautelari.
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