Sentenza n. 1761/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva -OMISSIS- del 5.9.2022 – Pos. -OMISSIS-, notificato il 14.9.2022 - comprensivo del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia dell'anca e il conseguente equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa e il presupposto parere del Comitato di verifica, sostenendo che la patologia dell'anca fosse eziologicamente riconducibile, almeno in termini concausali, all'attività di servizio militare. Ha dedotto un unico motivo composito di eccesso di potere, erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, violazione dei principi di correttezza, affidamento e buona fede, nonché violazione dell'art. 1878 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 3 e 5 del d.P.R. n. 461/2001. In particolare, ha valorizzato l'incidente occorso durante un lancio con il paracadute nel 2005, le numerose attività addestrative e le prove fisiche, gli incarichi gravosi e prolungati, le missioni all'estero e le condizioni operative difficoltose. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a riconoscere un ruolo causale o concausale del servizio nell'insorgenza della coxartrosi bilaterale e nella necessità di sottoporsi ad artroprotesi dell'anca sinistra.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori. Il Collegio ha qualificato il parere del Comitato di verifica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o mancata considerazione di circostanze decisive. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato specifici episodi di servizio eccezionalmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto. Le attività addestrative, le prove fisiche, le missioni e lo stress operativo, pur gravosi, sono stati ritenuti fisiologici rispetto al ruolo militare svolto e quindi inidonei, da soli, a provare il nesso causale o concausale. Anche l'incidente con il paracadute non è stato considerato decisivo, sia per la distanza temporale rispetto all'insorgenza della patologia, sia per la sua modesta entità, risultando documentata una lesione alla coscia con prognosi complessiva limitata. Il parere del Comitato è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché ha escluso l'efficacia causale o concausale del servizio in ragione della natura degenerativa della patologia e dell'assenza di modalità di servizio esorbitanti dall'ordinario. Le valutazioni sanitarie di parte non hanno evidenziato travisamenti o illogicità manifeste tali da giustificare il superamento del giudizio tecnico dell'organo competente.
Norme richiamate
art. 1878 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; il ricorso è stato comunque respinto.
art. 2 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Il giudice richiama la norma per affermare che grava sull'interessato l'onere di provare gli specifici fatti di servizio rilevanti ai fini causali o concausali.
art. 3 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione ai presunti vizi del procedimento e della valutazione della causa di servizio.
art. 5 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; può essere censurato solo in presenza di assenza o carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali o mancata considerazione di circostanze fattuali decisive.
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'interessato deve allegare e provare specifici fatti di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull'insorgenza o sullo sviluppo della patologia.
- Il normale svolgimento di mansioni militari gravose, le ordinarie attività addestrative, le prove fisiche, lo stress operativo e i disagi connessi al servizio non sono sufficienti, in assenza di elementi eccedenti l'ordinario, a dimostrare il nesso causale o concausale con una patologia.
- Un episodio traumatico isolato può essere ritenuto inidoneo a fondare il riconoscimento della causa di servizio quando, alla luce della sua modesta entità e della distanza temporale rispetto all'insorgenza della patologia, non emergano elementi concreti che ne dimostrino l'efficacia causale o concausale.
- Una valutazione sanitaria di parte difforme da quella del Comitato di verifica non dimostra, di per sé, l'illegittimità del parere amministrativo: occorre indicare specifici elementi di travisamento dei fatti, illogicità manifesta o eccedenza delle condizioni di servizio rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni.
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