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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-257/23

Order of the Court (Seventh Chamber) of 14 November 2023. — Hansol Paper Co. Ltd v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal manifestly unfounded – Regulation (EU) 2016/1036 – Dumping – Imports of certain heavyweight thermal paper originating in South Korea – Definitive anti-dumping duty. — Case C-257/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto come manifestamente infondato l’appello di Hansol Paper contro l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato il regolamento antidumping definitivo sulla carta termica pesante proveniente dalla Corea del Sud. La Corte ha ribadito che, nel calcolo del pregiudizio e del price undercutting, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento base quando la vendita nell’Unione avviene tramite un soggetto collegato. Ne segue che il confronto dei prezzi al livello del primo sdoganamento nell’Unione era corretto e che i motivi di appello erano fondati su un presupposto erroneo.

Impugnazione in materia antidumping: legittimità del metodo della Commissione per confrontare i prezzi ai fini del calcolo del undercutting quando le vendite nell’Unione passano tramite una parte collegata.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel ritenere che la Commissione avesse correttamente confrontato i prezzi dell’industria unionale e quelli dell’esportatore al medesimo livello di commercializzazione, utilizzando per le vendite dell’esportatore nell’Unione un prezzo costruito mediante deduzione dei costi SG&A e di un margine di profitto dal prezzo di rivendita di una società collegata, ai fini del calcolo del margine di undercutting e, di riflesso, del pregiudizio, del nesso causale e del dazio definitivo.

Principio di diritto

In materia antidumping, la Commissione può, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone per valutare il pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036, applicare per analogia il մեթodo di costruzione del prezzo previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, quando una parte collegata interviene nella commercializzazione del prodotto nell’Unione, deducendo dal prezzo di rivendita al cliente indipendente i costi SG&A e un margine ragionevole di profitto per ottenere un prezzo affidabile al livello del primo sdoganamento nell’Unione. Tale metodo non integra, di per sé, errore manifesto né viola l’obbligo di confrontare prezzi al medesimo livello di commercio; di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato quando contesta il premesso stesso su cui si fonda il calcolo del undercutting.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione antidumping relativa alla carta termica pesante coreana

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa in sede di impugnazione ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, relativa al dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di certa carta termica pesante originaria della Corea del Sud. L’appello è proposto da Hansol Paper Co. Ltd contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524.

Fatti e svolgimento del procedimento

A seguito di un reclamo dell’European Thermal Paper Association, la Commissione aveva avviato nel 2019 un procedimento antidumping riguardante la carta termica pesante. Il prodotto era esportato in Unione da Hansol Paper, unico produttore-esportatore coreano nel periodo d’inchiesta; le vendite nell’Unione avvenivano sia a clienti indipendenti sia tramite una società collegata, Hansol Europe BV, che rivendeva poi a clienti indipendenti.

La Commissione aveva adottato un dazio provvisorio del 22,3% e, successivamente, il regolamento definitivo che fissava il dazio al 15,8%. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento ritenendo, in sostanza, corretto il metodo della Commissione per il calcolo del margine di undercutting e non infondati i conseguenti accertamenti su pregiudizio, nesso causale e livello del dazio.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036, secondo cui il dazio antidumping può essere imposto su prodotti oggetto di dumping che causano un pregiudizio all’industria unionale. Richiama poi l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, sulla determinazione del prezzo all’esportazione e sulla sua costruzione in caso di inaffidabilità del prezzo dichiarato, nonché l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sulla determinazione del pregiudizio e sul ruolo del price undercutting.

Sul piano processuale vengono menzionati l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 181 del regolamento di procedura, nonché l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento per le spese.

Motivo di appello

Hansol Paper articolava un unico motivo, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere corretto il confronto tra i prezzi dell’industria unionale e quelli dell’esportatore. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto usare il prezzo effettivamente praticato da Hansol Europe verso i clienti indipendenti, anziché un prezzo costruito mediante detrazione di costi SG&A e profitto; così facendo, avrebbe comparato prezzi a un livello di commercializzazione diverso e avrebbe quindi falsato il calcolo del margine di undercutting.

La ricorrente cercava inoltre di distinguere la causa dal precedente del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper (C-260/20 P), sostenendo che qui Hansol Europe fosse solo un trader e non un converter, e che la quota delle vendite tramite società collegate dell’industria unionale fosse irrilevante.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, nella politica commerciale comune e, in particolare, nelle misure di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per violazione delle regole procedurali, inesattezza materiale dei fatti, errore manifesto di valutazione o sviamento di potere.

Rileva poi che, secondo la propria giurisprudenza, il regolamento base non impone una metodologia specifica per il calcolo del price undercutting e consente alla Commissione di applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, purché ciò resti coerente con il quadro normativo e non produca risultati manifestamente erronei. In particolare, è legittimo costruire il valore CIF alla frontiera UE, corrispondente al prezzo di prima immissione in libera pratica, deducendo dal prezzo di rivendita al cliente indipendente i costi SG&A e un margine di profitto ragionevole.

Nel caso di specie, la Corte afferma che la Commissione ha applicato proprio tale metodo alle vendite effettuate nell’Unione tramite Hansol Europe. Questo non significa, però, che siano stati presi in considerazione i prezzi praticati da Hansol Paper a Hansol Europe; al contrario, il metodo sostituisce i prezzi di rivendita al cliente indipendente con un prezzo costruito al livello del primo sdoganamento. Pertanto, non vi è stata alcuna comparazione a livelli di commercio differenti nel senso denunciato dalla ricorrente.

La Corte respinge anche il tentativo di distinguere la fattispecie da Commissione/Hansol Paper, osservando che la presenza di un soggetto collegato coinvolto nella commercializzazione nell’Unione consente comunque alla Commissione di ricostruire un prezzo affidabile alla frontiera UE per garantire una comparazione oggettiva. La circostanza che Hansol Europe fosse un trader e non un converter non incide sulla validità del metodo. Conseguentemente, il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere che il confronto avvenisse al medesimo livello di commercio, ossia al livello iniziale del prodotto.

Decisione e dispositivo

Poiché il motivo di appello si fondava su un presupposto manifestamente errato, l’intero appello è stato dichiarato manifestamente infondato e respinto con ordinanza motivata. Quanto alle spese, la Corte ha disposto che Hansol Paper sopporti le proprie spese, considerato che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti.

Principio affermato

Ai fini della determinazione del pregiudizio in materia antidumping, la Commissione può applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 per costruire un prezzo affidabile al livello del primo sdoganamento nell’Unione quando le vendite passano attraverso una parte collegata; in tal caso il confronto con i prezzi dell’industria unionale è effettuato correttamente al medesimo livello di commercio, senza che ciò integri errore manifesto o violazione del principio di parità di trattamento.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedazio antidumping definitivodeterminazione del pregiudiziocontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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