Tribunale, Ordinanza T-801/22
Order of the General Court (Second Chamber) of 14 November 2023. — 3M Company v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark representing two parallel luminous yellow bands separated by a silver grey band with transparent parallel slanted lines running through the three bands – Absolute ground for refusal – Sign consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result – Article 7(1)(e)(ii) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(e)(ii) of Regulation (EU) 2017/1001) – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-801/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha rigettato il ricorso di 3M contro il diniego di registrazione di un marchio UE figurativo per dispositivi di identificazione visiva destinati all’abbigliamento protettivo dei vigili del fuoco. Ha ritenuto che il segno fosse composto esclusivamente da caratteristiche funzionali necessarie a ottenere un risultato tecnico, ossia aumentare la visibilità diurna e notturna. La circostanza che il segno potesse anche avere una valenza distintiva o che il risultato tecnico dipendesse pure da altri elementi del prodotto non impediva l’applicazione del divieto di cui all’articolo 7(1)(e)(ii).
Marchio UE figurativo costituito da bande colorate e linee inclinate: applicazione del divieto di registrazione per segni consistenti esclusivamente in una forma necessaria a ottenere un risultato tecnico ex articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento n. 207/2009.
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto come marchio UE, raffigurante due bande gialle luminose parallele separate da una banda grigio argento con linee parallele oblique trasparenti, ricadesse nel divieto di registrazione di cui all’articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento n. 207/2009 perché costituito esclusivamente da una forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; in particolare, se la commissione di ricorso avesse correttamente individuato e valutato le caratteristiche essenziali del segno e se avesse illegittimamente aggiunto elementi esterni alla domanda per desumerne la funzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che un segno va escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento n. 207/2009 quando tutte le sue caratteristiche essenziali sono dettate dalla funzione tecnica del prodotto, anche se tali caratteristiche non sono da sole sufficienti a realizzare integralmente il risultato tecnico o anche se il segno può svolgere una funzione distintiva; non è invece necessario che la forma rappresentata sia l’unica possibile per ottenere quel risultato. Nel caso concreto, le bande orizzontali, i colori e le linee oblique del segno erano tutte funzionali a migliorare la visibilità retro-riflettente dei prodotti, sicché il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato e la decisione EUIPO è stata confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7(3) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 207/2009
Marchio UE figurativo costituito da bande colorate e linee inclinate: esclusione per funzionalità tecnica
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da 3M Company avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
3M aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo costituita da due bande gialle luminose parallele separate da una banda grigio argento, attraversate da linee parallele oblique trasparenti. Il segno era accompagnato da una rivendicazione cromatica e da una descrizione che lo definiva come composto da due bande gialle luminose e una banda grigio argento con linee oblique trasparenti che attraversano tutte le bande.
Le classi rivendicate, dopo restrizioni intervenute nel procedimento amministrativo, riguardavano in sostanza prodotti per l’identificazione visiva da incorporare nell’abbigliamento protettivo dei vigili del fuoco, in particolare nelle classi 9, 17 e 24 della classificazione di Nizza. In un primo momento l’esaminatore aveva respinto la domanda per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 207/2009; successivamente, in sede di ricorso amministrativo, l’EUIPO aveva riesaminato d’ufficio il fascicolo alla luce del motivo assoluto di cui all’articolo 7(1)(e)(ii).
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La questione centrale era se il segno richiesto rientrasse nel divieto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o da un’altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. 3M contestava in particolare:
- l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno;
- la loro qualificazione come funzionali;
- l’uso, da parte della commissione di ricorso, di elementi tratti da brevetti e da informazioni esterne alla domanda;
- l’idea che le caratteristiche del segno dovessero essere non solo necessarie, ma anche sufficienti, per ottenere il risultato tecnico.
Quadro normativo e principi richiamati
Il Tribunale applica l’articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento n. 207/2009 nella versione vigente alla data di deposito della domanda, rilevante per determinare la normativa sostanziale applicabile. Richiama la funzione di interesse generale della norma: impedire che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali dei prodotti.
Sono richiamati, tra gli altri, i principi consolidati delle sentenze:
- Lego Juris, sul fondamento di interesse generale della norma;
- Yoshida Metal Industry, sulla nozione di caratteristiche essenziali e sul fatto che non serve che la forma sia l’unica capace di produrre il risultato tecnico;
- Simba Toys, sulla necessità di valutare la funzionalità in relazione al prodotto concreto;
- Philips e Gömböc, sulla natura ostativa del motivo e sulla possibilità di applicarlo anche quando la rappresentazione grafica non mostri tutti i dettagli tecnici;
- Rubik’s Brand, sull’irrilevanza del fatto che la rappresentazione non riveli tutti gli elementi necessari all’implementazione della soluzione tecnica.
Ragionamento del Tribunale sulle caratteristiche essenziali del segno
Il Tribunale conferma l’individuazione operata dalla commissione di ricorso, che aveva individuato tre caratteristiche essenziali:
- tre bande orizzontali in proporzioni uguali;
- i colori giallo luminoso e grigio argento, con la loro specifica disposizione;
- linee parallele oblique attraversanti le tre bande.
Il Tribunale osserva che il segno corrisponde, nella sua struttura essenziale, alla rappresentazione di una banda retro-riflettente destinata a essere visibile su articoli di abbigliamento. Non viene dunque messa in discussione la definizione delle caratteristiche essenziali.
Valutazione della funzionalità tecnica
Quanto alla funzione tecnica, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente considerato che i prodotti rivendicati erano, in sostanza, indicatori visivi di sicurezza destinati all’abbigliamento protettivo dei vigili del fuoco e che il risultato tecnico perseguito fosse migliorare la visibilità in condizioni diurne e notturne difficili.
Il Tribunale conferma che:
- il giallo luminoso serve a garantire la visibilità diurna;
- il grigio argento retro-riflettente riflette la luce di lampade o fari durante la notte;
- la successione e l’alternanza dei colori aumentano la percettibilità;
- l’orientamento orizzontale delle bande contribuisce a tale effetto visivo e funzionale;
- le linee oblique trasparenti rappresentano un film riflettente segmentato, collegato a una tecnologia brevettata dal richiedente, e quindi incorporano una soluzione tecnica.
Il fatto che le linee appaiano trasparenti nella rappresentazione grafica non esclude la loro funzionalità, poiché ciò che rileva è che esse rappresentino una componente tecnica del prodotto reale.
Inammissibilità delle censure basate sull’insufficienza o sull’uso di elementi esterni
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui le caratteristiche essenziali del segno dovrebbero essere non solo necessarie, ma anche sufficienti, per produrre il risultato tecnico. Tale premessa è dichiarata manifestamente errata: il motivo di rifiuto può applicarsi anche quando la rappresentazione non mostra tutti gli elementi tecnici necessari, purché risulti che il risultato tecnico non può essere ottenuto senza le caratteristiche essenziali visibili nel segno.
Parimenti, il Tribunale chiarisce che il fatto che il risultato tecnico dipenda anche da altri componenti del prodotto, come il materiale impiegato, non impedisce l’applicazione dell’articolo 7(1)(e)(ii) se le caratteristiche essenziali del segno sono comunque necessarie al risultato tecnico.
Distintività e irrilevanza ai fini del motivo assoluto
Il Tribunale precisa infine che la possibile capacità distintiva del segno non impedisce il rifiuto fondato sull’articolo 7(1)(e)(ii). Il motivo assoluto opera infatti come ostacolo preliminare alla registrazione di segni che consistono esclusivamente in una forma funzionale, anche se sarebbero potenzialmente idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio di indicare l’origine commerciale.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, udienza che non si è tenuta.
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