Sentenza n. 5455/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: 1) del Verbale di Proclamazione degli Eletti e delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Campoli del M.T. (BN) del 25.05.2026; 2) degli atti in esso richiamati e, inter alia, 2/bis) dei verbali delle operazioni elettorali del 24 e 25 Maggio 2026 relativi alle Sezioni elettorali nn.1 e 2; 2/ter) ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Campoli M.T. di convalida degli eletti; 3) del Provvedimento di revisione dinamica straordinaria delle Liste Elettorali del Comune di Campoli M.T. e variazioni alle stesse per trasferimento di abitazione - II Tornata - Verbale n.11 dell’08.04.2026 sottoscritto dal Sindaco sig. Tommaso Nicola Grasso nella dichiarata veste di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, con cui sono stati ammessi alla consultazione elettorale del 24-25 Maggio 2026 n.18 nuovi elettori; 3/bis) del Verbale della Sottocommissione Elettorale Circoscrizionale di Solopaca, ignoto negli estremi, di approvazione della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali del Comune di Campoli M.T.; 3/ter) degli atti, anche istruttori, correlati alla verifica ed al controllo dei requisiti con particolare riferimento alla effettiva residenza dei nuovi elettori ammessi al voto; 4) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; 5) nonché per l’accertamento della nullità e/o per l’annullamento delle operazioni elettorali relative alle Sezioni n.1 e n. 2 (e, quindi, tutte) per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campoli Monte Taburno del 24 e 25 Maggio 2026 e con il conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proclamazione degli eletti e operazioni elettorali del 25 maggio 2026, verbali delle sezioni 1 e 2 e revisione straordinaria delle liste elettorali dell’8 aprile 2026 con ammissione di 18 nuovi elettori; richiesta di annullamento delle operazioni e rinnovazione del voto
Esito
Favorevole al resistente (ente e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’esito delle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 e gli atti di revisione straordinaria delle liste elettorali che avevano ammesso 18 nuovi elettori. Con un unico motivo plur articolato hanno dedotto: incompetenza del sindaco uscente, candidato alla rielezione, a sottoscrivere il verbale dell’8 aprile 2026, in quanto la competenza sarebbe spettata al Responsabile dell’Ufficio Elettorale ai sensi dell’art. 2, comma 30, l. 244/2007; difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata verifica, da parte dell’organo competente, dell’effettiva residenza dei nuovi iscritti. Hanno chiesto l’annullamento delle operazioni elettorali e la rinnovazione della consultazione, sostenendo che l’espunzione dei 18 votanti avrebbe potuto incidere sui risultati. I resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e, il Comune, l’inammissibilità del ricorso collettivo; hanno inoltre contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: il petitum sostanziale riguarda l’annullamento dell’esito e delle operazioni elettorali, materia attribuita al giudice amministrativo dall’art. 130 c.p.a.; la revisione delle liste è un atto presupposto, sindacabile incidentalmente ai sensi dell’art. 8 c.p.a., e non è contestato il diritto soggettivo di elettorato dei 18 cittadini. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. La lista n. 2 ha ottenuto 607 voti contro i 479 della lista n. 1, con uno scarto di 128 voti; anche sottraendo alla lista vincitrice tutti i 18 voti contestati, nell’ipotesi più favorevole ai ricorrenti e non provata che tutti gli interessati avessero votato per essa, la lista n. 2 avrebbe conservato 589 voti contro 479, senza modifiche all’elezione del sindaco, alla lista vincitrice o alla distribuzione dei seggi. La possibile incidenza sulla graduatoria interna dei candidati è stata ritenuta generica, eventuale e priva di elementi probatori; inoltre, i ricorrenti hanno ammesso che il risultato della rinnovazione avrebbe potuto essere identico. Il TAR ha distinto queste contestazioni dalle eccezioni, limitate, in cui le irregolarità investono in modo generale la trasparenza e la regolarità del voto o dello scrutinio, per le quali la prova di resistenza può non essere necessaria. Nel merito, ha comunque ritenuto infondate le censure: l’attività di revisione per trasferimento di residenza è vincolata e di mero accertamento, sicché l’eventuale incompetenza relativa o irregolarità di sottoscrizione non avrebbe mutato il contenuto dell’atto, applicandosi l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L’istruttoria sui 18 elettori risultava svolta dal funzionario competente, come documentato dalla relazione del 13 luglio 2026 e da cinque pratiche istruttorie; inoltre, l’ispezione anagrafica straordinaria della Prefettura del 20 maggio 2026 non aveva rilevato criticità. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, lo ha respinto. Ha condannato i ricorrenti in solido a pagare € 2.000, oltre accessori, al Comune e ulteriori € 2.000, oltre accessori, ai controinteressati costituiti; spese compensate nei confronti del Ministero e nulla per gli intimati non costituiti.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
il petitum sostanziale delle domande avanzate dalla parte ricorrente è costituito dalla contestazione dell’esito elettorale (rientrante nella giurisdizione del T.A.R ai sensi dell’art. 130 c.p.a.)
La contestazione dell’esito elettorale e la richiesta di annullamento delle operazioni rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo secondo il rito elettorale.
art. 8 c.p.a.
il gravato Provvedimento di revisione dinamica straordinaria delle Liste Elettorali del Comune di Campoli del M.T. e variazioni alle stesse per trasferimento di abitazione, con cui sono stati ammessi alla consultazione elettorale del 24-25 Maggio 2026 i n.18 nuovi elettori, costituisce un atto presupposto, asseritamente invalidante le operazioni elettorali, che può essere oggetto di sindacato incidentale da parte di questo Giudice ai sensi dell’art. 8 c.p.a.
Nel giudizio sull’esito elettorale, l’atto presupposto di revisione delle liste può essere sindacato incidentalmente quando se ne deduce l’illegittimità quale causa invalidante delle operazioni.
art. 71 d.lgs. 267/2000
l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco” (comma 1), “è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti” (comma 6), “a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato” (comma 7) e “alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio” (comma 8)
Nei comuni sino a 15.000 abitanti, secondo la disciplina applicata dal TAR, l’elezione del sindaco e dei consiglieri è contestuale e maggioritaria; i voti del candidato sindaco sono attribuiti alla lista collegata e alla lista vincente spettano i due terzi dei seggi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
in quanto l’attività di revisione delle liste elettorali per trasferimento di residenza è attività vincolata ovvero di mero accertamento, consequenziale al trasferimento della residenza in un determinato Comune, e, pertanto, il Verbale n. 11/2026 avrebbe avuto il medesimo contenuto anche se fosse stato sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
L’eventuale vizio formale di incompetenza relativa o di sottoscrizione non comporta annullabilità quando il procedimento è vincolato e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 91 c.p.c.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dei ricorrenti in solido
La soccombenza giustifica la condanna solidale dei ricorrenti alle spese di giudizio, salve le specifiche statuizioni di compensazione.
art. 130, comma 8, c.p.a.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti e le comunicazioni di rito conseguenti alla decisione nel giudizio elettorale.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, quando il petitum sostanziale è l’annullamento dell’esito e delle operazioni elettorali, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; l’illegittimità di un atto di revisione delle liste elettorali, dedotta come causa invalidante delle operazioni, può essere esaminata incidentalmente senza che ciò trasformi la controversia in una contestazione del diritto soggettivo di elettorato dei singoli iscritti.
- La prova di resistenza richiede che l’irregolarità dedotta sia concretamente idonea a determinare una modifica sostanziale del risultato elettorale. Se, anche assumendo a favore del ricorrente che tutti i voti contestati siano stati espressi per la lista vincitrice e vadano espunti, lo scarto residuo lascia invariati l’elezione del sindaco e gli effetti sui seggi, la domanda di annullamento è inammissibile in difetto di una dimostrazione specifica di ulteriori conseguenze sul risultato.
- La prova di resistenza può non essere richiesta per contestazioni che investono aspetti generali della trasparenza e della regolarità delle operazioni di voto o scrutinio; non basta, invece, dedurre mere illegittimità puntuali estranee a tali profili per sottrarsi alla verifica dell’incidenza concreta sul risultato.
- La revisione delle liste elettorali conseguente al trasferimento di residenza è attività vincolata e di mero accertamento. Pertanto, un eventuale vizio formale di incompetenza relativa o di sottoscrizione non determina l’annullamento se risulta che l’atto avrebbe avuto il medesimo contenuto ove adottato o sottoscritto dall’organo competente.
- La censura di difetto di istruttoria sulla verifica dei requisiti degli elettori non può fondarsi su affermazioni generiche e prive di supporto probatorio quando la documentazione in giudizio dimostra che l’istruttoria è stata svolta dal funzionario competente.
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