Cassazione Penale, Sentenza n. 07099/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP (23/05/2025) e confermata dal tribunale del riesame di Potenza: il ricorrente deduceva tre censure principali: (1) errore di diritto sull'interpretazione dell'onere di dare avviso alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 90 del codice dei beni culturali, sostenendo che si tratti di un onere indirizzato alternativamente ad altre autorità e che il soggetto tenuto alla comunicazione sia lo scopritore e non il detentore; (2) contestazione della qualificazione dei reperti come beni archeologici per mancanza della dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13 del DPR 43/2004 e per la scelta dell'Amministrazione di non adottare tale declaratoria; critica all'uso dei Decreti Ministeriali (2.2.1990 e 14.2.1977) per sostenere il vincolo sull'area; (3) contestazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari poste a fondamento del sequestro, inclusa la mancata valutazione dell'effettiva necessità di passaggio di mezzi sull'area e della presunta volontà del ricorrente di proseguire i lavori nonostante i beni archeologici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia correttamente motivato la conferma del sequestro in relazione al reato ex art. 518-duodecies c.p., che costituisce titolo cautelare sufficiente, sicché il primo motivo (riguardante l'art. 175 Dlgs. 42/2004) è assorbito. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il vizio, osservando che la qualificazione dell'area come vincolata deriva anche dalla richiamata particella dichiarata di interesse con D.M. 2.2.1990; ha inoltre ribadito il principio che, per i beni archeologici, non è necessaria una formale declaratoria amministrativa dell'interesse culturale: la 'culturalità' può desumersi dalle caratteristiche oggettive del bene. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione personale dei fatti e dei dati istruttori, mentre la motivazione del tribunale sulle esigenze cautelari (pericolo di ripresa dei lavori e volontà del ricorrente) è ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato come norma relativa alla partecipazione nei reati contestati (concorso di persone).
Codice penale, art. 518-duodecies
Fattispecie penale centrale a fondamento del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto questo reato titolo cautelare sufficiente e ne ha confermato la rilevanza anche in assenza di formale declaratoria amministrativa, quando la 'culturalità' del bene risulti dalle sue caratteristiche.
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art. 175 comma 1 lett. b)
Richiamato tra le ipotesi di reato contestate; la Corte ha ritenuto il motivo relativo in parte assorbito dalla valutazione sul reato previsto dall'art. 518-duodecies.
Codice dei beni culturali (D.P.R. 043/2004), art. 90
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere di avviso alla Soprintendenza; la Corte ha osservato che la questione attiene a valutazioni che non inficiano la motivazione delle misure cautelari adottate.
D.P.R. n. 43/2004, art. 13
Prevede la dichiarazione dell'interesse culturale; la Corte ha affermato che, in tema di beni archeologici, non è indispensabile la formale dichiarazione amministrativa per configurare la rilevanza penale se la culturalità emerge dalle caratteristiche del bene.
D.M. 2/2/1990
Citato dal tribunale quale atto che ha originariamente dichiarato di interesse la soppressa particella da cui derivano le particelle di cantiere; la Corte ha ritenuto corretto il richiamo a detto decreto quale elemento a sostegno del vincolo.
D.M. 14/2/1977
Richiamato in connessione con la questione del vincolo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura difensiva che criticava il richiamo a provvedimenti ministeriali.
Legge n. 22/2022
Richiamata per l'introduzione degli artt. 518-bis e ss. c.p. e per il contesto internazionale (attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa), a spiegazione della maggiore tutela penale riservata ai beni culturali.
Convenzione del Consiglio d'Europa di Nicosia (19/05/2017)
Fonte internazionale che ha orientato l'irrobustimento della normativa penale sui beni culturali; la Corte la cita per spiegare la ratio delle nuove fattispecie penali.
Costituzione, artt. 9, 42 comma 2 e 3
Riferimenti costituzionali utilizzati per giustificare la tutela dei beni culturali e la limitazione della piena disponibilità proprietaria al fine della loro funzione sociale e tutela.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione equitativa in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 fissato in via equitativa.
Massime di principio
- La qualificazione di un reperto come bene archeologico può essere desunta dalle caratteristiche oggettive del bene (tipologia, localizzazione, rarità, stratigrafia, contesto), senza che sia sempre necessaria una formale dichiarazione amministrativa di interesse culturale.
- Il mancato rilascio o la mancata dichiarazione amministrativa non esclude automaticamente la rilevanza penale dei beni rinvenuti: la tutela penale opera anche in funzione sostanziale, quando la 'culturalità' emerga dai fatti.
- In sede di misure cautelari reali (sequestro preventivo) le valutazioni di fatto e probatorie compiute dal giudice del riesame sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione evidenti; i motivi che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- L'onere di informare la Soprintendenza (o altre autorità) e la individuazione del soggetto obbligato possono essere oggetto di specifiche contestazioni, ma non necessariamente incidono sull'adozione di misure cautelari quando sussistano elementi concreti di pericolo per la conservazione dei beni.
- Per giustificare il sequestro preventivo è sufficiente che ricorrano esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di prosecuzione dei lavori, rischio di dispersione o danneggiamento dei reperti), adeguatamente motivate nel provvedimento.
- Chi opera in cantieri con potenziale rinvenimento di reperti deve adottare comportamenti di cautela e collaborazione con le autorità; la prosecuzione dei lavori nonostante indicazioni o evidenze archeologiche può alimentare il pericolo di misure cautelari.
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