Ordinanza n. 1111/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia delle AST nell’eseguire la sentenza del TAR Marche n. 340/2018, che aveva disposto il ricalcolo del fondo di incentivazione della produttività per il 1991 e la liquidazione dell’eventuale differenza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza denunciando la totale inerzia delle amministrazioni nell’eseguire la sentenza del TAR Marche n. 340/2018, relativa al ricalcolo del fondo di incentivazione della produttività per l’anno 1991, da ripartire tra l’intera équipe del laboratorio di analisi dell’Ospedale di Fossombrone, e alla liquidazione dell’eventuale differenza in loro favore. Hanno inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le AST non si sono costituite né hanno depositato la documentazione istruttoria richiesta dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né l’istanza di penalità di mora. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando ai Responsabili del procedimento delle AST di Ancona e Pesaro e Urbino, ciascuno per la propria competenza, di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione sui fatti, sullo stato del procedimento di ottemperanza e copia degli atti e documenti pertinenti. Il Collegio ha richiamato la necessità di collaborazione amministrativa, anche ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, e ha avvertito che, in difetto, valuterà sia la penalità di mora richiesta sia la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Ritenuto quindi necessario, ai fini del decidere, acquisire dalle AST di Ancona e Pesaro-Urbino, ciascuna per la propria competenza, relazione sui fatti di causa e copia di tutti gli atti e documenti di cui all’art. 46, comma 2, del c.p.a.
La mancata costituzione delle amministrazioni e il mancato assolvimento degli oneri istruttori rendono necessario acquisire una relazione sui fatti e la documentazione amministrativa pertinente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il Collegio auspica quindi maggiore collaborazione rispetto al precedente giudizio, anche in applicazione dell’art. 1, comma, 2-bis, della Legge n. 241/1990.
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione è tenuta a un comportamento collaborativo, coerente con i principi di buona fede e collaborazione richiamati dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In difetto sarà valutata, oltre all’istanza dei ricorrenti di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., anche l’opportunità di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza attesa, quantomeno, la notevole entità di oneri accessori, a carico dell’amministrazione, che l’odierna controversia potrebbe comportare.
La penalità di mora è soltanto oggetto di una futura valutazione, in relazione all’eventuale persistente inadempimento; l’ordinanza non la applica.
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