Cassazione Penale, Sentenza n. 22797/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro il decreto che applicava la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 3.000. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1 della legge n. 575/1965 e 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo l'assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Contestava il fatto che la Corte d'appello avrebbe automatisticamente collegato la condanna penale (procedimento "Handover") all'applicazione della misura di prevenzione, senza valutare concretamente se la pericolosità fosse attuale al momento della decisione di prevenzione. Ha inoltre richiamato la lunga detenzione del ricorrente (ininterrottamente dal 27 gennaio 2021) e la riferibilità degli atti al 2018-2019, senza fatti successivi sintomatici di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevante la tardiva requisitoria del Procuratore Generale. Confermato il principio secondo cui la pericolosità sociale deve sussistere al momento della decisione di primo grado (qui il decreto del 9 marzo 2022) e che la valutazione può valorizzare elementi anche non penalmente rilevanti o afferenti a pronunce di proscioglimento. La Corte d'appello aveva motivatamente riscontrato, sulla base di sentenze definitive del procedimento "Handover", filmati, captazioni, tabulati e dichiarazioni di collaboratori, l'appartenenza del proposto alla cosca Pesce, la sua autonomia operativa e la sistematicità delle condotte (reati fino al 2020). Ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur ristretto in passato, aveva ripreso le attività criminali dopo la liberazione, elemento che attesta la persistenza e l'attualità della pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e conformemente alla giurisprudenza costituzionale, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 575/1965, art. 1
Norma di riferimento sulle misure di prevenzione: utilizzata per fondare il controllo della sussistenza della pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto che la valutazione della pericolosità può prescindere da un'automatica sovrapposizione alla statuizione penale e deve considerare la situazione al momento della decisione di primo grado.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 1 e 4
Disposizioni del codice delle misure di prevenzione: richiamate con riferimento ai criteri di accertamento della pericolosità sociale e al requisito dell'attualità. La Corte ha interpretato tali norme nel senso che la pericolosità va valutata concretamente al momento del provvedimento impugnato e può fondarsi su un'ampia gamma di elementi di fatto.
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; citata perché la condanna per delitti riconducibili alla cosca Pesce ha costituito elemento probatorio centrale per la valutazione della pericolosità sociale.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato per ribadire che anche fatti da valutare in sede di prevenzione possono emergere nonostante pronunce di proscioglimento penalmente motivate (es. proscioglimento per insufficienza di prove o per cause estintive), poiché il giudizio di prevenzione ha autonomia valutativa.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che consente la condanna del ricorrente alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Principio secondo cui, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può comunque disporre un contributo equitativo alla cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione si valuta al momento in cui è adottata la decisione di primo grado; elementi anteriori possono comunque comprovare l'attualità se la loro rilevanza persiste fino a quella data.
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale: non è necessario un'automatica sovrapposizione tra condanna penale e applicazione della misura, ma le condanne penali e le relative evidenze possono costituire materiale probatorio rilevante e persuasivo.
- Possono essere valorizzati per il giudizio di pericolosità anche elementi che in sede penale non abbiano portato a condanna (es. fatti non penalmente rilevanti, assoluzioni o proscioglimenti per cause tecniche), purché emergano indizi concreti di pericolosità attuale.
- Fatti successivi alla decisione di primo grado che incidono sulla pericolosità devono essere fatti valere attraverso istanze di revoca o modifica al giudice che ha emanato il provvedimento o, limitatamente, in sede di gravame appellate quando devoluti.
- La lunga carcerazione di per sé non esclude la sussistenza dell'attualità della pericolosità; rilevano l'esistenza di legami associativi, la ripresa di condotte criminali dopo la detenzione e la sistematicità/centralità del ruolo nell'organizzazione.
- La motivazione approfondita e congrua della Corte di merito è determinante per la conferma di misure di prevenzione: non basta il mero riferimento alla condanna penale, occorre descrivere le caratteristiche e la persistenza della pericolosità.
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