Sentenza n. 10498/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 330/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Tozzi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1273/2021, pubblicata in data 21/02/2024, notificata in data 20/05/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, come corretta da decreto di correzione di errore materiale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'integrale computo, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi prestati, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 e pagamento delle differenze retributive, oltre interessi. La sentenza era stata successivamente corretta quanto alla decorrenza dell'inquadramento, stabilita al 1° settembre 2000 anziché al 1° gennaio 2015, ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né indicare circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo accertato il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione. In applicazione dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore e dell'art. 64 c.p.a., ha rilevato che il Ministero non aveva provato di avere dato esecuzione al comando giudiziale, né aveva allegato ragioni ostative sopravvenute. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato, nei termini precisati in motivazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il ritardo non fosse di ampiezza tale da dimostrare una carente volontà di adempiere e che la penalità non sarebbe stata equa, anche in considerazione dell'estensione del contenzioso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione costituisce la base per la richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il ritardo non era ritenuto indicativo di una carente volontà di adempiere e la penalità non sarebbe stata equa.
art. 64 c.p.a.
Il TAR lo richiama, insieme ai principi sull'onere della prova tra debitore e creditore, per ritenere che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'adempimento del giudicato o allegare circostanze sopravvenute ostative.
art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988
È la disposizione in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all'integrale computo dell'anzianità maturata nei servizi prestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, quando il ricorrente deduce l'inadempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione del comando giudiziale oppure allegare e provare eventuali circostanze sopravvenute che ne impediscano l'adempimento.
- Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando il ritardo non sia sufficientemente significativo da evidenziare una carente volontà di adempiere o quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →