Ordinanza n. 44/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Prefettura - U.T.G. PU prot. n. 0053696 dell'11.9.2025, di comunicazione della revoca della pregressa assegnazione dell'immobile sito in Fano, Via Soncino n. 13; - della deliberazione della Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi presso la Prefettura di Pesaro e Urbino adottata nella seduta del 10.9.2025, Verbale 1, prot. interno n. 0053336 in pari data; - della precedente presupposta deliberazione della medesima Commissione adottata nella seduta del 16 aprile 2025 (Verbale n. 2) di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione; - del decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino n. 0019295 del 4 aprile 2025 che ha stabilito la composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in Fano, Via Soncino n. 13, preceduta dall'avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario alloggio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la comunicazione prefettizia dell'11 settembre 2025 relativa alla revoca della precedente assegnazione dell'alloggio, la deliberazione della Commissione provinciale del 10 settembre 2025, la deliberazione del 16 aprile 2025 di avvio del procedimento e il decreto prefettizio del 4 aprile 2025 sulla composizione della Commissione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo emerge che il ricorrente aveva richiamato il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Marche n. 483/2014; il Tribunale ha ritenuto che tale giudicato non fosse invocabile nei suoi confronti, poiché egli non era parte di quel giudizio e la controversia non riguardava il suo appartamento. La precedente decisione è stata comunque considerata quale precedente giurisprudenziale, da rivalutare alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti successivi richiamati nell'ordinanza. Il ricorrente ha inoltre allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal rilascio dell'alloggio in cui vive.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca dell'assegnazione. In sede di sommario esame ha escluso l'efficacia diretta del giudicato invocato dal ricorrente, per difetto di identità soggettiva e oggettiva, ma ha riconosciuto la rilevanza del precedente come elemento interpretativo, da riesaminare in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto. La sospensione è stata disposta, nelle more della decisione di merito, in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile allegato con riferimento al rilascio dell'alloggio abitato dal ricorrente. La decisione sul merito è stata fissata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base della domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente, in sede sommaria, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il giudicato non può essere fatto valere direttamente da chi non è stato parte del precedente giudizio quando manchino identità soggettiva e oggettiva della controversia; la precedente pronuncia può tuttavia rilevare come precedente interpretativo.
- Un precedente giurisprudenziale relativo a una fattispecie analoga deve essere rivalutato alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali successivamente consolidatisi.
- In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal rilascio dell'alloggio in cui il ricorrente vive può giustificare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revoca, nelle more della decisione di merito.
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