Cassazione Civile, Sentenza n. 14489/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a D'Alessandro il diritto al ricalcolo dell'assegno vitalizio delle vittime del dovere nella misura aggiornata di euro 500,00 (introdotta per le vittime del terrorismo dall'art. 4, co. 238, L. n.350/2003) e aveva valutato la prescrizione dei ratei dovuti: la controversia verteva in particolare sulla durata della prescrizione delle somme non riscosse. Il Ministero sosteneva che la prescrizione fosse quinquennale; la Corte di merito aveva ritenuto, invece, che per i ratei non riscossi alla data del riconoscimento (4.7.2011) la prescrizione non fosse maturata e aveva applicato criteri diversi per i successivi ratei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere hanno natura assistenziale e che i crediti assistenziali non posti in riscossione si prescrivono in dieci anni, ai sensi dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935. Ha inoltre precisato che il pagamento parziale non rende liquido il residuo credito: la liquidità del credito si verifica con il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione. Conseguentemente il ricorso del Ministero è stato respinto e la parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (importi e percentuali indicati in dispositivo).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, co. 238)
introduzione della misura aggiornata di euro 500,00 per le vittime del terrorismo
La norma è la base normativa dell'aggiornamento dell'assegno vitalizio riconosciuto alle vittime; la sentenza si limita a richiamarla come titolo dell'aggiornamento spettante al ricorrente
R.D.L. 4 giugno 1935, n. 1827 (art. 129)
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
Applicato quale disposizione che stabilisce il termine decennale di prescrizione per i crediti non liquidi (crediti previdenziali/assistenziali non posti in riscossione); la Corte lo interpreta come norma applicabile alle prestazioni assistenziali delle vittime del dovere
Codice Civile (art. 1282 c.c.)
Richiamato per distinguere la nozione comune di 'liquidità' del credito (art.1282 c.c.) dalla nozione rilevante in materia di prestazioni assistenziali, dove la liquidità dipende dal completamento del procedimento amministrativo di liquidazione
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n. 22753/2018; Cass. n. 23300/2016; Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; Cass. 1 aprile 1993 n. 3933; Cass. 7 maggio 1993 n. 5289; Cass. 14 gennaio 1998 n. 292
La Corte richiama precedenti secondo cui le prestazioni per vittime del dovere hanno natura assistenziale e che il pagamento parziale non determina la liquidità del residuo credito; consolidamento della regola del termine decennale per crediti non posti in riscossione
Massime di principio
- Le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere hanno natura assistenziale: per tali prestazioni, se il credito non è stato posto in riscossione, trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall'art.129 r.d.l. n.1827/1935.
- La 'liquidità' del credito, ai fini della decorrenza della prescrizione, non va valutata secondo la nozione civilistica comune (art.1282 c.c.), ma come effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione: fino a quel momento il credito è da considerare non liquido.
- Il pagamento parziale della pretesa non rende liquido il residuo credito: quindi il versamento parziale non fa decorrere termini più brevi sulla parte non soddisfatta.
- Nelle controversie su prescrizione di prestazioni assistenziali occorre verificare la data e la natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento/liquidazione e se le somme siano state effettivamente poste in riscossione, perché da ciò dipende la decorrenza e la durata della prescrizione.
- Chi contesta la prescrizione deve dimostrare la natura e la data di liquidazione del credito; in assenza di liquidazione e riscossione, il termine decennale è generalmente applicabile.
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