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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14501/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Napoli, vittima del dovere, ha chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio (ex D.P.R. n.243/2006) con la rivalutazione prevista dalla L. n.407/1998, sostenendo che la L. n.266/2005 (art.1, comma 563) aveva esteso alle vittime del dovere i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Ministero ha contestato, deducendo la prescrizione dei crediti (in particolare per il periodo 1/1/2006-10/12/2008), assumendo che si applichi la prescrizione quinquennale prevista per ratei "liquidi" e che il termine prescrizionale fosse già decorso alla data della domanda amministrativa del 10/12/2013. La questione centrale riguardava l'esordio e la durata della prescrizione delle somme richieste a titolo di rivalutazione dell'assegno vitalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere hanno natura assistenziale e che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme pretese non costituiscono un accessorio separato ma componente essenziale del credito assistenziale/previdenziale. Pertanto, per i ratei non posti in riscossione o non messi a disposizione (crediti "non liquidi") si applica la prescrizione decennale, mentre la prescrizione quinquennale opera solo per i ratei divenuti "liquidi" in conseguenza del completamento del procedimento amministrativo e della messa a disposizione delle somme (ai sensi dell'art.129 R.D.L. n.1827/1935). Inoltre è stato ribadito che lo status di "vittima del dovere" è imprescrittibile come status, ma l'imprescrittibilità non si estende automaticamente ai benefici economici. Sono state condannate le spese a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'insieme delle norme sulla prescrizione; dal testo si evince che è stato citato come riferimento alle regole generali sulla prescrizione, senza che la Corte ne abbia mutato l'applicazione alla fattispecie concreta.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal Ministero per sostenere l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale; la Corte ha tuttavia ritenuto che, per i crediti assistenziali/previdenziali non liquidi, sia applicabile la prescrizione decennale prevista per tali categorie di crediti.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nella pluralità delle norme civili sulla prescrizione; non è stata riconosciuta dalla Corte come prevalente rispetto alla disciplina speciale dei crediti assistenziali/previdenziali.

  • L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562-565

    Norma che ha esteso le prestazioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere; la Corte riconosce l'effetto estensivo sul piano dello status e dei benefici, ma precisa che lo status imprescrittibile non comporta automaticamente l'imprescrittibilità delle prestazioni economiche.

  • D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1, 3 e 4

    Individuano l'assegno vitalizio oggetto della domanda; la Corte ne ha considerato la natura assistenziale in combinato con la giurisprudenza consolidata.

  • L. n. 407 del 1998

    Prevede la rivalutazione delle prestazioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la questione era se tale rivalutazione fosse estendibile alle vittime del dovere tramite la L. n.266/2005; la Corte ha applicato tale principio in favore del resistente, riconoscendo la rilevanza della rivalutazione come componente essenziale del credito.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione "non riscosse"

    Interpretato dalla Corte come norma che stabilisce la prescrizione quinquennale solo per i ratei pensionistici che siano divenuti "liquidi" in conseguenza della completa procedura amministrativa (messa a disposizione). Per i crediti non posti in riscossione (= non liquidi) si applica invece la prescrizione decennale.

  • R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2

    Citato in relazione alla normativa amministrativa e contabile sulle prestazioni erogate dallo Stato; la Corte lo menziona nel quadro delle norme storiche di riferimento per la liquidazione delle prestazioni.

  • art. 1282 c.c.

    Riferito dalla Corte per distinguere la nozione comune di "liquidità" del credito (art.1282 c.c.) dalla nozione speciale utilizzata in materia previdenziale/assistenziale, dove la liquidità dipende dal completamento del procedimento amministrativo di liquidazione e dalla messa a disposizione dei fondi.

  • L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e D.L. n. 159 del 2007, art. 34 conv. L. n. 222 del 2007

    Norme richiamate nell'istruttoria; non emergono dal testo interpretazioni specifiche contrastanti con l'indirizzo della Corte sulla natura assistenziale delle prestazioni e sulla prescrizione decennale per i crediti non liquidi.

Massime di principio

  • Lo "status" di vittima del dovere può essere riconosciuto come imprescrittibile, ma ciò non estende automaticamente l'imprescrittibilità ai benefici economici collegati: i diritti patrimoniali derivanti dallo status sono soggetti alle regole di prescrizione ordinaria o speciale.
  • Per prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (comprese quelle erogate alle vittime del dovere), la rivalutazione monetaria e gli interessi non sono accessori separati ma componente essenziale del credito; pertanto la prescrizione applicabile deve essere quella prevista per l'intero credito assistenziale/previdenziale.
  • I ratei "non liquidi" (ossia le somme non poste in riscossione né messe a disposizione dell'avente diritto in seguito al completamento del procedimento amministrativo) sono soggetti alla prescrizione decennale; la prescrizione quinquennale si applica soltanto ai ratei divenuti "liquidi" in forza della messa a disposizione amministrativa, come previsto dall'art.129 R.D.L. n.1827/1935.
  • La decorrenza della prescrizione per i crediti assistenziali deve essere valutata alla luce dell'effettivo stato di liquidazione e messa a disposizione delle somme: il semplice riconoscimento giuridico dello status non equivale automaticamente alla liquidazione amministrativa delle somme.
  • Il pagamento parziale non estingue il principio per cui la residua componente di rivalutazione/interessi rimane parte del medesimo credito non liquido e conserva il proprio regime prescrizionale; dunque pagamenti parziali non fanno decorrere un diverso termine di prescrizione sulla residua obbligazione.

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