Cassazione Civile, Sentenza n. 14501/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Napoli, vittima del dovere, ha chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio (ex D.P.R. n.243/2006) con la rivalutazione prevista dalla L. n.407/1998, sostenendo che la L. n.266/2005 (art.1, comma 563) aveva esteso alle vittime del dovere i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Ministero ha contestato, deducendo la prescrizione dei crediti (in particolare per il periodo 1/1/2006-10/12/2008), assumendo che si applichi la prescrizione quinquennale prevista per ratei "liquidi" e che il termine prescrizionale fosse già decorso alla data della domanda amministrativa del 10/12/2013. La questione centrale riguardava l'esordio e la durata della prescrizione delle somme richieste a titolo di rivalutazione dell'assegno vitalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere hanno natura assistenziale e che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme pretese non costituiscono un accessorio separato ma componente essenziale del credito assistenziale/previdenziale. Pertanto, per i ratei non posti in riscossione o non messi a disposizione (crediti "non liquidi") si applica la prescrizione decennale, mentre la prescrizione quinquennale opera solo per i ratei divenuti "liquidi" in conseguenza del completamento del procedimento amministrativo e della messa a disposizione delle somme (ai sensi dell'art.129 R.D.L. n.1827/1935). Inoltre è stato ribadito che lo status di "vittima del dovere" è imprescrittibile come status, ma l'imprescrittibilità non si estende automaticamente ai benefici economici. Sono state condannate le spese a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Richiamato dal ricorrente nell'insieme delle norme sulla prescrizione; dal testo si evince che è stato citato come riferimento alle regole generali sulla prescrizione, senza che la Corte ne abbia mutato l'applicazione alla fattispecie concreta.
art. 2946 c.c.
Invocato dal Ministero per sostenere l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale; la Corte ha tuttavia ritenuto che, per i crediti assistenziali/previdenziali non liquidi, sia applicabile la prescrizione decennale prevista per tali categorie di crediti.
art. 2948 c.c.
Richiamato nella pluralità delle norme civili sulla prescrizione; non è stata riconosciuta dalla Corte come prevalente rispetto alla disciplina speciale dei crediti assistenziali/previdenziali.
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562-565
Norma che ha esteso le prestazioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere; la Corte riconosce l'effetto estensivo sul piano dello status e dei benefici, ma precisa che lo status imprescrittibile non comporta automaticamente l'imprescrittibilità delle prestazioni economiche.
D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1, 3 e 4
Individuano l'assegno vitalizio oggetto della domanda; la Corte ne ha considerato la natura assistenziale in combinato con la giurisprudenza consolidata.
L. n. 407 del 1998
Prevede la rivalutazione delle prestazioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la questione era se tale rivalutazione fosse estendibile alle vittime del dovere tramite la L. n.266/2005; la Corte ha applicato tale principio in favore del resistente, riconoscendo la rilevanza della rivalutazione come componente essenziale del credito.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione "non riscosse"
Interpretato dalla Corte come norma che stabilisce la prescrizione quinquennale solo per i ratei pensionistici che siano divenuti "liquidi" in conseguenza della completa procedura amministrativa (messa a disposizione). Per i crediti non posti in riscossione (= non liquidi) si applica invece la prescrizione decennale.
R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2
Citato in relazione alla normativa amministrativa e contabile sulle prestazioni erogate dallo Stato; la Corte lo menziona nel quadro delle norme storiche di riferimento per la liquidazione delle prestazioni.
art. 1282 c.c.
Riferito dalla Corte per distinguere la nozione comune di "liquidità" del credito (art.1282 c.c.) dalla nozione speciale utilizzata in materia previdenziale/assistenziale, dove la liquidità dipende dal completamento del procedimento amministrativo di liquidazione e dalla messa a disposizione dei fondi.
L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e D.L. n. 159 del 2007, art. 34 conv. L. n. 222 del 2007
Norme richiamate nell'istruttoria; non emergono dal testo interpretazioni specifiche contrastanti con l'indirizzo della Corte sulla natura assistenziale delle prestazioni e sulla prescrizione decennale per i crediti non liquidi.
Massime di principio
- Lo "status" di vittima del dovere può essere riconosciuto come imprescrittibile, ma ciò non estende automaticamente l'imprescrittibilità ai benefici economici collegati: i diritti patrimoniali derivanti dallo status sono soggetti alle regole di prescrizione ordinaria o speciale.
- Per prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (comprese quelle erogate alle vittime del dovere), la rivalutazione monetaria e gli interessi non sono accessori separati ma componente essenziale del credito; pertanto la prescrizione applicabile deve essere quella prevista per l'intero credito assistenziale/previdenziale.
- I ratei "non liquidi" (ossia le somme non poste in riscossione né messe a disposizione dell'avente diritto in seguito al completamento del procedimento amministrativo) sono soggetti alla prescrizione decennale; la prescrizione quinquennale si applica soltanto ai ratei divenuti "liquidi" in forza della messa a disposizione amministrativa, come previsto dall'art.129 R.D.L. n.1827/1935.
- La decorrenza della prescrizione per i crediti assistenziali deve essere valutata alla luce dell'effettivo stato di liquidazione e messa a disposizione delle somme: il semplice riconoscimento giuridico dello status non equivale automaticamente alla liquidazione amministrativa delle somme.
- Il pagamento parziale non estingue il principio per cui la residua componente di rivalutazione/interessi rimane parte del medesimo credito non liquido e conserva il proprio regime prescrizionale; dunque pagamenti parziali non fanno decorrere un diverso termine di prescrizione sulla residua obbligazione.
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