Cassazione Civile, Sentenza n. 14257/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 73/2023 che aveva respinto l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 70/2022; il ricorso mirava alla cassazione della decisione che aveva confermato i provvedimenti amministrativi di sospensione e successiva destituzione dal servizio adottati ai sensi dell'art. 498, lett. a) e g), D. Lgs. n. 297/1994. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi (violazione e falsa applicazione di norme processuali e nullità della motivazione), ma ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso il 5 febbraio 2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse derivante dalla rinuncia depositata dal ricorrente. Pur non essendo la rinuncia notificata né accettata dalla controparte, la Corte ha ritenuto che essa indichi il venir meno dell'interesse e quindi comporti l'inammissibilità del gravame; ha altresì disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 per i casi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 297/1994
Norma richiamata in relazione ai provvedimenti amministrativi (sospensione e destituzione) impugnati; la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Codice di procedura civile
Richiamati come criterio di impugnazione in Cassazione (motivi per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); gli specifici motivi fondati su tali disposizioni non sono stati esaminati per sopravvenuta inammissibilità.
Codice di procedura civile
Norma relativa ai requisiti della rinuncia: la Corte ricorda che, ai fini dell'estinzione del processo, la rinuncia richiede determinati requisiti (tra cui la notifica) e, in mancanza, la rinuncia non estingue automaticamente il processo ma può determinare l'inammissibilità del ricorso per venir meno dell'interesse.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il meccanismo sanzionatorio introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 non trova applicazione nel caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta per difetto di interesse.
Altre norme richiamate nel ricorso
art. 295 c.p.c.; 653 cpp; art. 55-ter D. Lgs. n. 165/2001; artt. 342 e 434 c.p.c.
Norme e disposizioni indicate nei motivi di ricorso come presunte violate o mal applicate: la Corte non è entrata nel merito delle relative doglianze in ragione dell'inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- La presentazione di un atto di rinuncia al gravame, sebbene indichi il venir meno dell'interesse, non estingue automaticamente il processo se non sono rispettati i requisiti formali previsti (p.es. notifica secondo art. 390 c.p.c.); tuttavia la rinuncia può portare all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La rinuncia non necessita dell'accettazione della controparte per avere effetti sul profilo dell'interesse del ricorrente, ma l'assenza di notifica può impedire l'estinzione del processo formale; il giudice valuta allora l'inammissibilità piuttosto che l'estinzione.
- Quando il gravame diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, il giudice di legittimità può decidere per la compensazione integrale delle spese di lite; inoltre non si applicano talune sanzioni previste per atti giudiziari inammissibili o temerari se la causa dell'inammissibilità è la rinuncia sopravvenuta.
- Se si vuole evitare che la rinuncia produca solo un effetto di inammissibilità, è opportuno notificare formalmente la rinuncia secondo le regole processuali o, se si desidera comunque una pronuncia sul merito, manifestare espressamente la volontà di ottenere una decisione nonostante la rinuncia.
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