Cassazione Civile, Sentenza n. 14457/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di aspettativa senza assegni per svolgere, dall'1.11.2013 per un anno, un incarico a termine di aiuto ospedaliero presso l'Ospedale di Strasburgo e la conseguente dichiarazione di decadenza dall'impiego (13.3.2014) per non aver ripreso il servizio. La questione centrale era la compatibilità tra il diritto alla libera circolazione/instaurazione di attività lavorativa in altro Stato membro UE e la disciplina nazionale che consente di negare l'aspettativa per "preminenti esigenze organizzative" del SSN e per la necessità di personale a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diniego era giustificato da esigenze organizzative concrete e dalla carenza di medici "chirurgicamente indipendenti" per svolgere procedure complesse nell'Azienda, nonché dall'esigenza di disporre di personale a tempo indeterminato. Ha ritenuto legittimo l'uso della decadenza ex artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 D.P.R. n. 3/1957 per la mancata ripresa del servizio, qualificando il rifiuto del medico come ingiustificato e contrario a buona fede. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo la normativa nazionale compatibile con il diritto dell'UE alla luce della protezione della salute pubblica e del principio di proporzionalità. Spese compensate integralmente.
Norme richiamate
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2004, art. 10 comma 8 lett. b)
"richiamava espressamente per gli incarichi nell'UE all'art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001"
Il CCNL rinvia alla disciplina di legge (art. 23-bis d.lgs. 165/2001) per gli incarichi all'estero; non conferisce un diritto incondizionato all'aspettativa per incarichi fuori dal SSN.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 23-bis
"preminenti esigenze organizzative"
Consente al datore pubblico di negare l'aspettativa per incarichi all'estero se ricorrono esigenze organizzative rilevanti e dimostrate; tale limite è compatibile con il diritto UE se proporzionato e motivato.
D.Lgs. n. 502/1992, art. 15-septies
"che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica"
Disciplina specifica per incarichi nell'ambito del SSN che giustifica la possibilità di aspettativa senza assegni per finalità di sanità pubblica; non si estende automaticamente agli incarichi all'estero.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 53
Norma che legittima la decadenza dall'impiego in caso di mancata ripresa del servizio; applicata quando il rifiuto è ingiustificato e contrario a buona fede.
D.P.R. n. 3/1957, art. 60
Norma procedurale collegata alla decadenza dall'impiego per assenza ingiustificata o rifiuto di riprendere servizio.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 52 e art. 168
Il diritto alla tutela della salute (art. 168) e la possibilità che la tutela della salute giustifichi restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 52) sono stati richiamati per motivare la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE, nell'ambito del principio di proporzionalità.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 35
Richiamata a supporto dell'importanza della protezione della salute come interesse generale giustificativo di limitazioni alla libertà di stabilimento.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es.: C-141/07 Commissione/Germania; Apothekerkammer des Saarlandes; Blanco Pérez e Chao Gómez)
La Corte ha richiamato principi di proporzionalità e precedenti della CGUE per sostenere che restrizioni alla libertà di stabilimento sono ammissibili se perseguono un motivo imperativo di interesse generale (tutela della salute) e sono proporzionate.
Cassazione, richiamo a precedenti nazionali (es. Cass. 12 febbraio 2024, n. 3860)
Sottolinea che l'attività svolta all'estero può, in determinate condizioni, essere valutata ai fini dell'anzianità e dei vantaggi professionali nel SSN; questo mostra che la normativa non esclude a priori esperienze estere.
Massime di principio
- Il diritto alla libera circolazione e di stabilimento nell'UE non è assoluto: può essere limitato da norme nazionali volte a tutelare la salute pubblica e il funzionamento del servizio sanitario, purché la limitazione sia motivata, proporzionata e giustificata da esigenze concrete.
- Il datore pubblico può legittimamente negare aspettative per incarichi esterni al SSN se prova "preminenti esigenze organizzative" e un concreto deficit di personale indispensabile per garantire i livelli essenziali di assistenza.
- La decadenza dall'impiego per mancata ripresa del servizio è legittima quando il dipendente rifiuta senza giustificazione e in violazione della buona fede; il rifiuto ingiustificato può essere sanzionato anche se l'assunzione estera è a fini formativi.
- Per il dipendente che intende svolgere un incarico all'estero è utile documentare e proporre soluzioni operative (periodi, sostituzioni, riduzioni d'orario, collaborazioni) che minimizzino l'impatto organizzativo, rendendo più difficile il diniego per esigenze del servizio.
- Quando la normativa nazionale appare compatibile con il diritto UE e la limitazione è basata su motivi di salute pubblica, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è sempre necessario; tuttavia, in presenza di dubbio significativo sulla compatibilità, il rinvio può essere valutato dal giudice nazionale.
- È possibile che il servizio prestato presso strutture estere venga riconosciuto, ai fini dell'anzianità e dei vantaggi, se valutate le condizioni previste; dunque l'esperienza estera non è automaticamente preclusa e può avere rilevanza nel percorso professionale.
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