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Sentenza

Sentenza n. 1403/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto a 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, e aveva condannato il Ministero all’erogazione dell’importo mediante buoni elettronici di spesa. Dal testo risulta che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La domanda era quindi diretta a ottenere l’adempimento integrale dell’obbligo pecuniario risultante dal giudicato, nonché la predisposizione di un meccanismo sostitutivo in caso di ulteriore inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre stabilito che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica. Ha infine rilevato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando risultino accertati il titolo esecutivo e l’inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma di previsione dell’applicazione analogica della disciplina relativa al commissario ad acta e alla sua gratuità.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.

  • art. 500 euro Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il giudicato azionato riconosceva il diritto della docente all’erogazione dell’importo di 500 euro mediante buoni elettronici di spesa con riferimento all’anno scolastico 2021/2022.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, l’accertamento del titolo esecutivo e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento consente al giudice di ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione obbligata.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria appartiene alla stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; a tal fine è applicabile per analogia la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica procedura prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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