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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l''annullamento: - del provvedimento prot. n.4100 del 27/02/2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e, pertanto, dell’invalidazione della convocazione alla prova svoltasi in data 10/07/2024, dell’invalidazione della prova stessa, nonché della mancata valutazione del titolo di precedenza, quale Vigile del Fuoco Volontario, in relazione alla procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell''art. 16 della Legge 28/2/1987 n. 56, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 (quattro) unità lavorative da inquadrare, nella qualifica di Operatore nel ruolo degli “Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila.

Giustizia amministrativa202500189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento dell'esito della prova di idoneità e della relativa convocazione, con mancato riconoscimento della precedenza spettante al personale volontario dei Vigili del Fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura per la copertura di posti di operatore e assistente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed era stata inserita nella graduatoria dei candidati da sottoporre con precedenza alla prova di idoneità quale presunto appartenente al personale volontario. Aveva superato la prova. Successivamente, tuttavia, l'amministrazione ha rilevato che la ricorrente era stata esclusa dalla distinta procedura di reclutamento del personale volontario per non avere superato la prova di capacità operativa; era stata cancellata dall'elenco del personale volontario e non aveva superato neppure la prova ripetuta in esecuzione dell'ammissione cautelare disposta dal TAR Lazio. Con il provvedimento impugnato l'amministrazione ha quindi annullato l'esito della prova di idoneità e retrocesso la ricorrente nella graduatoria ordinaria. Sono stati dedotti eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà con altri atti della medesima amministrazione e violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. La ricorrente sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione del giudizio pendente davanti al TAR Lazio sull'esclusione dalla procedura del personale volontario e, comunque, valorizzare l'esito positivo della prova di idoneità e procedere all'assunzione, evitando di rinunciare a una risorsa valida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente fosse stata esclusa dalla procedura di reclutamento del personale volontario, cancellata dal relativo elenco e non avesse superato neppure la prova di capacità operativa ripetuta in esecuzione dell'ordinanza cautelare. La nota ministeriale del 13 settembre 2024, non impugnata, aveva confermato la cancellazione e non avrebbe potuto avere contenuto diverso alla luce del nuovo mancato superamento della prova. Di conseguenza, la ricorrente era priva del requisito necessario per beneficiare della precedenza riservata al personale volontario e il successivo annullamento della prova di idoneità aveva contenuto vincolato, non vulnerabile alle censure di eccesso di potere. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 97 Cost.: il buon andamento deve essere coordinato con l'imparzialità nell'accesso ai pubblici impieghi. L'esito positivo della prova, conseguito grazie all'erroneo riconoscimento della precedenza, non obbliga l'amministrazione all'assunzione, poiché ciò lederebbe la parità di trattamento e potrebbe pretermettere candidati altrettanto o più meritevoli; la stessa violazione delle regole selettive comprometterebbe il buon andamento. Spese compensate per giusti motivi, in ragione della natura dell'interesse perseguito.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 56/1987

    Disciplina la procedura di avviamento a selezione alla quale si riferisce l'assunzione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • art. 6 d.lgs. 139/2006

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco cui il bando riconosce la precedenza, in presenza degli ulteriori requisiti previsti.

  • art. 2 d.P.R. 76/2004

    Rileva ai fini dell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco utilmente selezionato.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento deve essere applicato insieme al principio di imparzialità nell'accesso ai pubblici impieghi; non consente di mantenere l'esito favorevole di una prova ottenuto grazie a un erroneo riconoscimento della precedenza, in violazione della parità di trattamento.

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva riserva una precedenza a una categoria di candidati subordinandola al possesso di determinati requisiti, l'amministrazione deve verificare la sussistenza di tali requisiti; il candidato privo della precedenza non può essere ammesso alla prova riservata sulla base dell'ordine di priorità previsto per i beneficiari della riserva.
  • L'esito positivo di una prova selettiva non consolida una posizione utile all'assunzione se la partecipazione o la convocazione sono state rese possibili dall'erroneo riconoscimento di un requisito di precedenza: l'amministrazione può annullare l'esito e ripristinare il corretto ordine della selezione.
  • Quando l'assenza del requisito di precedenza deriva da atti amministrativi non impugnati e da un successivo accertamento negativo, il provvedimento che annulla la prova illegittimamente sostenuta ha contenuto vincolato e non è suscettibile di censura per eccesso di potere in relazione a valutazioni discrezionali.
  • Il principio di buon andamento nell'accesso al pubblico impiego deve essere coordinato con l'imparzialità e la parità di trattamento: l'amministrazione non è tenuta ad assumere un candidato solo perché ha superato una prova sostenuta grazie a un erroneo riconoscimento della precedenza, poiché ciò potrebbe pretermettere candidati altrettanto o più meritevoli e violare le regole selettive.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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