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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 186/2025 emessa e pubblicata il 15.04.2025 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 17.04.2025, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 186/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa in giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 186/2025, notificata all'amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha ottemperato al giudicato, ma solo dopo la proposizione della domanda giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato nel corso del giudizio. Nonostante la sopravvenuta esecuzione, il Collegio ha posto le spese a carico dell'amministrazione, rilevando che l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. L'amministrazione è stata condannata a rifondere alla ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata; la pronuncia regola comunque le spese processuali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, determinando l’integrale soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali se l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, poiché la necessità del giudizio è imputabile al precedente comportamento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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