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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15292/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da sentenze della commissione tributaria regionale che avevano confermato la responsabilità di due soci per debiti fiscali riferiti a una società cooperativa partecipata da una società di persone di cui i due erano soci. I contribuenti avevano invocato l’efficacia di un giudicato formatosi in altra causa, sostenendo che una precedente decisione avesse escluso la natura di società a ristretta base della cooperativa e che ciò dovesse riflettersi anche nel presente giudizio. La Corte di cassazione, con ordinanza precedente, aveva però ritenuto che il condono definito dalla società non si estendesse ai redditi di partecipazione dei soci non aderenti e che il giudicato inter alios non producesse effetti nel processo in corso. Contro tale ordinanza i soci hanno proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti, poiché non si trattava di estendere analogicamente un giudicato, ma di considerare un fatto storico comune, ossia la concreta compagine societaria della cooperativa. Hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse effettivamente preso in considerazione il giudicato richiamato dai ricorrenti e lo avesse escluso per ragioni di diritto, sicché non sussisteva un errore di fatto revocatorio. L’eventuale vizio prospettato dai ricorrenti, infatti, riguardava al più una valutazione giuridica sulla portata ed efficacia del giudicato, non censurabile con la revocazione. Conseguentemente è stata dichiarata inammissibile anche la richiesta di rinvio pregiudiziale. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata formale costituzione dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto è esperibile solo quando la decisione abbia supposto l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente dagli atti, e non quando si censuri una valutazione giuridica o interpretativa del giudice.
  • L’errore revocatorio deve risultare ictu oculi dal confronto tra sentenza e atti di causa, senza richiedere indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve essere decisivo ed essenziale.
  • Non integra errore di fatto la contestazione della portata giuridica di un giudicato già esaminato dalla Corte; se il precedente è stato preso in considerazione e se ne è esclusa l’efficacia per ragioni di diritto, il rimedio esperibile non è la revocazione.
  • Se il ricorso per revocazione è inammissibile, diventa a sua volta inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea formulata in suo seno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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