Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di approvazione definitiva della modifica del piano di recupero del centro storico, con istituzione di un nuovo lotto per un’autorimessa interrata da 34 posti auto, nonché atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario dell’immobile confinante ha impugnato la modifica puntuale del piano di recupero che consente la realizzazione di un’autorimessa interrata di 1.513 m² e 34 posti auto, lamentando: 1) violazione degli artt. 57, commi 2 e 6, della legge provinciale n. 9/2018 e dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione sull’interesse pubblico, che a suo avviso celerebbe l’esclusivo soddisfacimento dell’interesse privato della società; 2) motivazione insufficiente e illogica, mancata ponderazione degli interessi e travisamento dei fatti rispetto alle osservazioni presentate nel procedimento, con riguardo a rischi nell’accesso, aumento del traffico, rumore ed emissioni degli impianti di ventilazione; 3) violazione degli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17/2020 e carenze istruttorie per non avere considerato il trasporto pubblico e i parcheggi pubblici e per non avere limitato i posti auto privati; 4) contrasto con gli indirizzi di mobilità sostenibile del programma comunale di sviluppo; 5) carenza istruttoria e travisamento in merito al numero di edifici vuoti, al fabbisogno dei residenti del centro storico e alla prevista valorizzazione a verde; 6) in subordine, sproporzione e irragionevolezza del numero di 34 posti auto. Il ricorrente ha inoltre chiesto, ove ritenuto necessario, una verificazione sugli effetti di rumore ed emissioni sulla propria abitazione.

La decisione

Il ricorso è respinto integralmente. La censura fondata sugli artt. 57, commi 2 e 6, della legge provinciale n. 9/2018 è dichiarata inammissibile per genericità, perché il richiamo ai principi di equa ripartizione dei diritti edificatori e di ordinato assetto territoriale non specificava in concreto la violazione; le restanti censure relative a motivazione, interesse pubblico, istruttoria e travisamento sono respinte. Il Collegio ritiene che, trattandosi di variante urbanistica puntuale, il Comune dovesse esplicitare in modo comprensibile l’interesse pubblico e che lo abbia fatto, collegando l’autorimessa al riuso del patrimonio edilizio esistente, alla riduzione dei posti auto in superficie e alla rivitalizzazione del centro storico. Le esigenze indicate — tra cui il trasferimento nell’autorimessa di 11 posti auto esistenti e il servizio a residenti, abitazioni e attività prossime — sono state ritenute coerenti con gli obiettivi della legge provinciale n. 9/2018 e non meramente private. Il Comune ha inoltre considerato le osservazioni del confinante: le deduzioni sul traffico, la distanza di 6,60 metri dell’impianto di ventilazione, la copertura e l’inverdimento della rampa e le misure di mitigazione acustica sono state giudicate adeguatamente affrontate; non è stata ravvisata un’omessa ponderazione degli interessi. Le contestazioni sul dato degli edifici vuoti, sul fabbisogno e sulla sistemazione a verde sono respinte: il dato sullo sfitto è una fotografia temporanea, la valutazione del fabbisogno appartiene alla discrezionalità tecnica comunale e non è manifestamente illogica, e gli elaborati prevedono il mantenimento della superficie verde, la piantumazione di sette alberi e arbusti e la copertura con 60 cm di terreno. Sono respinte anche le censure sulla mobilità: gli artt. 5 e 7 del decreto provinciale n. 17/2020 contengono obiettivi e criteri da attuare nel quadro della pianificazione comunale, includono l’ottimizzazione del traffico e contemplano autorimesse collettive interrate; non vietano in assoluto parcheggi privati quando giustificati dall’interesse pubblico. Non sussiste contrasto con il programma comunale, che prevede per i centri storici il ricorso preferenziale a parcheggi collettivi. La censura sulla sproporzione dei 34 posti è dichiarata inammissibile per genericità e, comunque, infondata. L’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso per difetto d’interesse è assorbita; non occorre quindi esaminare la richiesta di verificazione. Le ulteriori deduzioni sono assorbite. Il ricorrente è condannato a rifondere le spese, liquidate in 3.000 euro ciascuna a favore del Comune e della controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 58, commi 1, 2 e 6, l.p. 9/2018

    Art. 58 L.G. Nr. 9/2018 legt fest, dass der Wiedergewinnungsplan, den die Gemeinden für die historischen Ortskerne ausarbeiten müssen, der Erreichung der Ziele gemäß Art. 26 L.G. Nr. 9/2018 dient.

    Il piano di recupero dei centri storici è funzionale agli obiettivi di tutela e valorizzazione stabiliti dalla legge e può modificare l’assetto dei lotti, delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso.

  • art. 26, comma 2, l.p. 9/2018

    Art. 26 Absatz 2 L.G. Nr. 9/2018 sieht diesbezüglich vor: „Im historischen Ortskern liegt der Schwerpunkt auf der Erhaltung und Restaurierung der kunsthistorisch interessanten Gebäude, auf der Wiedergewinnung und Wiederverwendung der bestehenden Bausubstanz, auf dem Schutz und der Aufwertung des historischen Ortsgefüges, des Straßennetzes und der unbebauten Flächen sowie auf der Umverteilung der Zweckbestimmungen, die diese Zone charakterisieren.“

    Tra gli obiettivi propri del centro storico rientrano il recupero e il riuso del patrimonio edilizio, nonché la tutela e valorizzazione del tessuto storico e degli spazi non edificati; la variante è stata ritenuta coerente con tali finalità.

  • art. 57, commi 2 e 6, l.p. 9/2018

    Der vom Rekurssteller ins Treffen geführte Absatz 2 derselben Bestimmung legt fest, dass der Durchführungsplan die „effiziente und hochwertige Nutzung und Gestaltung des öffentlichen und privaten Raumes“ gewährleistet und auf einer „gerechten Aufteilung der Baurechte unter sämtlichen Eigentümern und Eigentümerinnen der betreffenden Liegenschaften“ basiert.

    Il richiamo ai principi dei commi 2 e 6, senza indicare specificamente come la variante li avrebbe violati, non rende ammissibile una censura generica; il giudice non ha ravvisato nel caso concreto una violazione dimostrata.

  • art. 60 l.p. 9/2018

    Laut Art. 60 L.G. Nr. 9/2018 obliegen Genehmigung und Änderung von Durchführung- und Wiedergewinnungsplänen der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde, welcher auch Entscheidungen hinsichtlich der Nutzung des Gemeindegebiets aufgrund der verfassungsrechtlich verankerten Gemeindeautonomie grundsätzlich vorbehalten sind.

    L’approvazione e la modifica dei piani di attuazione e di recupero spettano al Comune, cui compete l’esercizio della pianificazione territoriale nell’ambito della propria autonomia.

  • art. 7, comma 2, l.p. 17/1993

    Bei der Änderung von Planungsinstrumenten handelt es sich zudem um Maßnahmen allgemeinen Inhalts, die laut Art. 7 Absatz 2 des LG Nr. 17/1993 im Normalfall keiner besonderen Begründung bedürfen.

    Le modifiche degli strumenti urbanistici, in quanto atti di contenuto generale, normalmente non richiedono una motivazione particolare; per le varianti puntuali, tuttavia, il giudice richiede che l’interesse pubblico sia esposto in modo comprensibile, soprattutto se può incidere negativamente sui terzi.

  • art. 40, comma 1, lettera d), e comma 2, c.p.a. (VwPO)

    Der Rekurssteller beschränkt sich auf die unbestimmte und verallgemeinernde Erwägung, dass die Anzahl von 34 Stellplätzen angesichts der überschaubaren Anzahl von Gebäuden im Umkreis der geplanten Garage nicht erforderlich seien und somit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt sei.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici: una contestazione meramente generica, priva di concreta illustrazione della violazione denunciata, è inammissibile.

  • art. 2, comma 1, lettera i), l.p. 9/2018

    Vielmehr entspricht die angegebene Begründung den Zielsetzungen des L.G. Nr. 9/2018, welches in Art. 2 Absatz 1 Buchst. i) des L.G. Nr. 9/2018 die Aufwertung bestehender Bausubstanz und der Siedlungsqualität, die effiziente Nutzung bereits erschlossener Flächen und die Förderung einer kompakten Siedlungsstruktur zur Vermeidung der Zersiedelung, als Ziele im öffentlichen Interesse ausdrücklich festschreibt.

    La valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, l’uso efficiente delle aree già urbanizzate e la promozione di insediamenti compatti sono obiettivi di interesse pubblico che possono giustificare la variante.

  • artt. 5 e 7, commi 1 e 3-6, d.P.P. 17/2020

    Im Siedlungsgebiet ist somit die Errichtung von unterirdischen, auch mehrgeschossigen Sammelgaragen zur Verbesserung der Lebensqualität eine vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgegebene Maßnahme zur Optimierung des Verkehrs und somit Steigerung der Lebensqualität.

    Gli obiettivi di sostenibilità in materia di mobilità comprendono non solo la riduzione e lo spostamento del traffico individuale, ma anche la sua ottimizzazione; la disciplina contempla le autorimesse collettive interrate e non esclude in assoluto la realizzazione di parcheggi privati quando siano giustificati dall’interesse pubblico.

Massime di principio

  • La modifica puntuale di uno strumento urbanistico, diversamente dalla pianificazione generale, richiede che l’amministrazione esponga in modo comprensibile le ragioni di interesse pubblico che la giustificano, in particolare quando la misura può incidere negativamente sulla sfera giuridica dei terzi.
  • La pianificazione urbanistica rientra in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’amministrazione con quella del ricorrente, ma può censurarla se affetta da errori di diritto o di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà, ovvero, per una variante puntuale, da motivazione inadeguata.
  • Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di pianificazione costituiscono apporti collaborativi, non rimedi giuridici: devono essere esaminate e confrontate con gli interessi generali del piano, ma il loro accoglimento o rigetto non richiede una risposta analitica a ogni argomento.
  • Gli obiettivi di riduzione del traffico e del numero di parcheggi privati vanno letti congiuntamente a quello di ottimizzazione della mobilità: la disciplina provinciale contempla anche parcheggi collettivi interrati per migliorare la qualità della vita nei centri abitati e non vieta in assoluto nuovi parcheggi privati giustificati da un interesse pubblico.
  • La censura di violazione di legge o di sproporzione è inammissibile quando si limita a richiamare principi o a formulare valutazioni generiche senza indicare concretamente in che modo il provvedimento li avrebbe violati.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.