Cassazione Civile, Ordinanza n. 03756/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori per il pagamento di un rilevante importo dovuto a una banca, poi ceduto a una società veicolo e gestito da AMCO quale procuratrice speciale. L'opponente contestava, in via preliminare, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, poi la validità della propria garanzia personale: deduceva di avere disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla fideiussione, di aver eccepito nullità della garanzia e di avere lamentato interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese non dovute. Sosteneva inoltre che la cessione in giudizio e la produzione dell'originale della fideiussione erano tardive e che, per tale ragione, la consulenza grafologica non avrebbe potuto essere disposta o comunque sarebbe stata nulla. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: i primi due attinenti alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata, alla verificazione della firma e alla tardiva produzione dell'originale del documento; il terzo deduceva omesso esame di fatto decisivo. La Corte d'appello aveva già dichiarato inefficace la notifica del decreto per tardività, revocando il monitorio, ma aveva rigettato nel merito le restanti doglianze. In cassazione la società resistente eccepiva l'infondatezza dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo per doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, la produzione dell'originale non è requisito di ammissibilità dell'istanza e può intervenire anche oltre i termini istruttori quando la copia era già stata prodotta tempestivamente; inoltre l'istanza di verificazione può essere anche implicita, desumibile dalla stessa insistenza sulla pretesa fondata sul documento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per effetto della c.d. doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva indicato le ragioni di diversità tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella d'appello. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.c.
termine per la notifica del decreto ingiuntivo
la tardività della notifica rende inefficace il decreto monitorio, con revoca del provvedimento opposto
art. 1950 c.c.
richiamato dal ricorrente quale base dell'azione di regresso verso la debitrice principale e altri soggetti obbligati
art. 214 c.p.c.
il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata è stato posto a fondamento delle censure del ricorrente
art. 216 c.p.c.
la verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede, quale requisito di ammissibilità, il preventivo deposito dell'originale
art. 217 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 216 c.p.c., per affermare che l'istanza di verificazione può essere anche implicita
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
la produzione dell'originale della scrittura già depositata in copia non costituisce nuova produzione e può avvenire anche oltre tale termine
art. 302, comma 2, c.p.c.
citato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 303, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare o considerare
art. 88 c.p.c.
citato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 2712 c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e delle copie documentali
art. 2719 c.c.
richiamato in tema di conformità della copia all'originale e valore probatorio della copia documentale
art. 241 c.p.c.
citato nel secondo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 345, comma 3, c.p.c.
il deposito in originale di un documento già prodotto in copia non costituisce nuova produzione in appello
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nella verificazione della scrittura privata disconosciuta, il deposito dell'originale non è condizione di ammissibilità dell'istanza: la parte può provare esistenza, contenuto e sottoscrizione del documento anche con i mezzi ordinari, e l'originale può essere prodotto successivamente se la copia era già stata ritualmente introdotta.
- L'istanza di verificazione può risultare anche implicitamente dalla condotta processuale della parte che insiste per l'accoglimento di una domanda logicamente incompatibile con il disconoscimento della sottoscrizione.
- Quando un documento è stato tempestivamente prodotto in copia, il successivo deposito dell'originale costituisce mera regolarizzazione formale e non nuova produzione vietata, potendo avvenire anche oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e in sede di consulenza tecnica.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.
- La produzione tardiva dell'originale di una scrittura già versata in copia non invalida di per sé la consulenza grafologica, se l'originale serve a rendere l'accertamento peritale più affidabile e la questione è già processualmente radicata.
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