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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12265/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale pluriennale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società di costruzioni e, per trasparenza, dei due soci, l’Agenzia delle entrate emise avvisi di accertamento per più annualità, recuperando maggiori ricavi e rideterminando IVA e IRAP della società nonché IRPEF dei soci. I contribuenti impugnarono gli avvisi. La CTP respinse i ricorsi, mentre la CTR accolse l’appello dei contribuenti e annullò gli atti, ritenendo decisive due carenze: da un lato, per l’annualità 2005, la legittimità di alcune regolarizzazioni effettuate dopo l’inizio della verifica; dall’altro, l’assenza in atti delle autorizzazioni necessarie per l’accesso domiciliare in locali ad uso promiscuo e per l’acquisizione bancaria, che avrebbe inciso sulla validità dell’intero accertamento e sull’utilizzabilità delle prove. L’Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima la regolarizzazione relativa al 2005 senza prova della preesistenza delle fatture; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ignorato il deposito dei processi verbali e dei relativi allegati autorizzativi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe fondato la decisione su una supposta omissione dell’ufficio smentita dagli atti; 4) violazione degli artt. 42 e 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la legittimità degli accessi dipende dall’esistenza delle autorizzazioni e non dalla loro esibizione al contribuente, e che per locali ad uso promiscuo non occorresse motivazione rafforzata. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendoli infondati: ha chiarito che, per accessi in locali adibiti all’attività e anche ad uso promiscuo, è richiesta l’autorizzazione del capo dell’ufficio e, se il locale è anche abitazione, quella del Procuratore della Repubblica; solo per l’accesso in locali esclusivamente abitativi è richiesta anche la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria. Ha inoltre precisato che l’uso promiscuo ricorre quando vi è agevole comunicazione interna tra gli ambienti, tale da consentire il trasferimento di documenti dell’attività nei locali abitativi. Nel caso concreto, la CTR aveva semplicemente rilevato che dalle carte di causa non emergeva alcuna traccia delle autorizzazioni nei pvc, negli avvisi o negli atti depositati, sicché ha ritenuto viziato il procedimento accertativo e quindi gli avvisi. Le censure dell’Agenzia, fondate sull’asserito deposito o sull’idoneità della mera esibizione al contribuente, sono state giudicate eccentriche rispetto alla ratio decidendi. La Corte ha anche osservato che, se le autorizzazioni fossero state effettivamente prodotte e la CTR non se ne fosse avveduta, il rimedio sarebbe stato la revocazione per errore percettivo, non il ricorso per cassazione. Il primo motivo è stato assorbito dal rigetto dei restanti. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa mancata valutazione del deposito delle autorizzazioni e alla disciplina degli accessi nei locali ad uso promiscuo, osservando che la CTR aveva correttamente fondato la decisione sull’assenza in atti di ogni traccia delle autorizzazioni necessarie per l’accesso domiciliare e per l’acquisizione bancaria. Ha inoltre rilevato che le doglianze dell’Amministrazione non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il primo motivo, concernente la regolarizzazione dell’anno d’imposta 2005, è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel primo motivo per censurare la legittimità della regolarizzazione di rilievi fiscali relativa all’anno 2005; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché assorbito dal rigetto degli altri motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell’onere della prova sulla regolarizzazione delle fatture; il motivo è stato assorbito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992

    Richiamato per denunciare vizi della motivazione della sentenza regionale; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per lamentare una errata valutazione delle prove e del deposito documentale; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la censura presupponeva una diversa lettura degli atti.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla validità degli avvisi di accertamento; il motivo è stato rigettato.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione all’utilizzabilità degli elementi probatori raccolti in verifica; il motivo è stato rigettato.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte afferma che disciplina i poteri degli uffici per l’acquisizione documentale e prevede, per specifiche attività, il preventivo rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte chiarisce che per accessi in locali destinati all’attività commerciale o ad uso promiscuo serve l’autorizzazione del capo dell’ufficio, mentre per locali esclusivamente abitativi occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica accompagnata da gravi indizi di violazione tributaria.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per il rinvio alla disciplina dell’art. 52 d.P.R. 633/1972 anche in materia di imposte dirette.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale della maggiore tutela del domicilio nei casi di accesso in locali esclusivamente abitativi.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indicato come rimedio corretto, in ipotesi di errore percettivo del giudice sulla produzione documentale, in luogo del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per l’accesso e la verifica nei locali del contribuente, la disciplina distingue tra locali destinati all’attività economica o ad uso promiscuo e locali esclusivamente abitativi: nel primo caso è sufficiente l’autorizzazione del capo dell’ufficio, mentre nel secondo occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica con la rappresentazione di gravi indizi di violazione tributaria.
  • L’uso promiscuo non richiede la compresenza fisica e contestuale di attività abitativa e lavorativa in ogni ambiente, essendo sufficiente l’agevole comunicazione interna tra gli spazi tale da consentire il trasferimento di documenti dell’attività nei locali abitativi.
  • La legittimità degli atti impositivi può essere contestata per il vizio genetico derivante dall’illegittimità dell’accesso o dell’acquisizione documentale, ma la censura deve confrontarsi con la specifica ratio della sentenza impugnata e non con una diversa ricostruzione fattuale non adottata dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito omette di considerare documenti effettivamente prodotti in atti, il rimedio non è il ricorso per cassazione per violazione di legge o omesso esame, bensì la revocazione per errore percettivo.
  • Quando il giudice d’appello fonda la decisione sull’assenza in atti di autorizzazioni amministrative o giudiziarie necessarie alla verifica fiscale, le censure dell’Amministrazione devono dimostrare specificamente l’esistenza e la rituale produzione di tali autorizzazioni, non essendo sufficiente un generico richiamo a un deposito documentale non chiaramente riferibile a quei documenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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