Cassazione Penale, Sentenza n. 9044/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, della condanna per concorso in tentata estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Di Liberto deduceva vizi processuali per la mancata presenza del difensore di fiducia in appello e per la presunta irregolarita' della nomina del difensore d'ufficio, contestava la configurazione del tentativo (afferendo che la minaccia era inidonea e che non si era raggiunta la costrizione della vittima), invocava la desistenza volontaria e contestava l'applicazione dell'aggravante mafiosa e la determinazione della pena. Gravina censurava l'attendibilita' del riconoscimento fotografico e chiedeva il riconoscimento della desistenza volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto regolare la nomina del difensore d'ufficio e non viziata da nullita' assoluta, ha respinto i rilievi processuali sulla dichiarazione di irreperibilita' e sulla notifica, ha escluso che la desistenza volontaria fosse applicabile al caso (essendo l'estorsione reato di danno a forma libera e gli atti idonei gia' compiuti), ha confermato che l'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e puo' sussistere anche in assenza di una consorteria formalmente esistente, ha ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico della persona offesa e ha dichiarato congrua la valutazione sanzionatoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno e' stato sanzionato con 3.000 euro a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen.
Consente la nomina del difensore d'ufficio; la mancata iscrizione dell'avvocato in un elenco locale non comporta nullita' assoluta del giudizio se non prevista tassativamente.
art. 107 cod. proc. pen.
Riguarda la costituzione delle parti; il vizio invocato non e' risultato ostativo alla regolarita' del giudizio d'appello nel caso concreto.
art. 108 cod. proc. pen.
Norme sul difensore; richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto non fondata la violazione dedotta.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto sia stato rispettato data la nomina del difensore d'ufficio e la previa notifica al difensore di fiducia.
artt. 179, 159, 160, 420, 601 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle formalita' di verifica della costituzione delle parti e alla sospensione del giudizio per irreperibilita'; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi formali dedotti.
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che i fatti avevano superato la soglia del tentativo e che la desistenza volontaria non risultava applicabile nel caso concreto.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; utilizzata per valutare la tipicita' del fatto e la soglia del tentativo contestata dai ricorrenti.
art. 56, comma 3 cod. pen.
Richiesto dai ricorrenti per la desistenza volontaria; la Corte ha ribadito che la desistenza opera solo nella fase del tentativo incompiuto e non quando gli atti gia' hanno avviato la catena causale dell'evento.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferita all'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha interpretato l'aggravante come di natura oggettiva quando concerne il metodo mafioso, applicabile anche in assenza di una consorteria organizzata formale se le modalita' assumono veste tipicamente mafiosa.
artt. 132, 133 cod. pen.
Richiamati in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla pena inflitta e infondate le censure relative alla proporzionalita' e alle circostanze personali.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione ai principi penali; non ha portato alla riforma della decisione di merito nel caso concreto.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Limita la portata della cassazione: non sono deducibili in cassazione questioni non devolute all'appello; la Corte ha escluso l'esame di motivi non sollevati in appello.
art. 161, ultimo comma cod. pen.
Richiamato in relazione ai termini di prescrizione; la Corte ha escluso che la decisione di appello sia stata adottata in prossimita' del termine di prescrizione tale da giustificare una censura.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha disposto anche l'ammenda alla cassa delle ammende per i ricorrenti.
Massime di principio
- La mancata presenza del difensore di fiducia in udienza non determina automaticamente nullita' assoluta se e' intervenuta una nomina tempestiva di difensore d'ufficio e se la notifica e' stata regolare.
- Le censure processuali in cassazione devono riguardare vizi devoluti o rilevabili d'ufficio; questioni non sollevate in appello sono inammissibili salvo casi eccezionali.
- La desistenza volontaria nel reato di estorsione (reato di danno a forma libera) e' applicabile solo nella fase del tentativo incompiuto e non quando gli atti ormai hanno avviato il meccanismo causale verso l'evento.
- L'aggravante del metodo mafioso puo' avere natura oggettiva: e' sufficiente che violenza o minaccia assumano modality tipicamente mafiose, anche in assenza di una consorteria formalmente costituita.
- La valutazione dell'attendibilita' di un riconoscimento fotografico e' rimessa al giudice di merito e puo' reggere se, nel complesso, la persona offesa ha indicato con convinzione l'imputato; il rito abbreviato limita le possibilita' di contestare tale valutazione in cassazione.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena sono difficilmente accolte in cassazione se le censure sono generiche e la valutazione di merito appare congrua rispetto ai parametri normativi.
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