Sentenza del 24/03/2016 n. 5835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato la detrazione IVA, pari complessivamente a 96.793,90 euro, relativa all'acquisto in leasing di una macchina laser e di una punzonatrice. Le fatture erano state emesse da due società ritenute cartiere e, quindi, soggettivamente inesistenti: i beni risultavano esistenti e le operazioni economiche erano state effettivamente eseguite, ma i soggetti indicati in fattura non sarebbero stati i reali fornitori. La controversia riguardava anche la consapevolezza, o conoscibilità, da parte della società contribuente del coinvolgimento delle operazioni in una frode IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato il terzo e il quarto. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR, che aveva considerato decisivi il pagamento dei beni e dell'IVA, l'esistenza dei beni, il pagamento dei canoni e la regolarità formale della documentazione: tali circostanze sono compatibili anche con operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva inoltre motivato in modo insufficiente e apodittico sull'effettiva struttura delle società cedenti e sull'assenza di consapevolezza della contribuente, senza esaminare adeguatamente gli indizi relativi alla natura di cartiere delle cedenti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare il quadro probatorio e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7
Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando la fattura riguarda un'operazione soggettivamente inesistente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
L'effettiva esistenza dei beni, il pagamento del prezzo e il versamento dell'IVA non escludono la natura soggettivamente inesistente dell'operazione. Occorre verificare se il soggetto indicato in fattura coincida con il reale fornitore e se il cessionario fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'irregolarità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni.
L'Ufficio può dimostrare la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa mediante elementi indiziari e presunzioni, purché gravi, precisi e concordanti.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a evidenziare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la possibile consapevolezza del contribuente. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità alla frode.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, e Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su una domanda nuova: il riferimento alla buona fede e all'estraneità alla frode costituiva un'argomentazione nell'ambito della medesima domanda di annullamento dell'accertamento.
Direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE, e giurisprudenza della Corte di giustizia UE
Il diritto alla detrazione può essere negato solo se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in un'evasione IVA.
Non sono ammesse verifiche inesigibili a carico del contribuente; tuttavia, quando esistono indicatori oggettivi di irregolarità, il contribuente deve svolgere verifiche ragionevoli e dimostrare di aver agito in buona fede.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA basate su fatture soggettivamente inesistenti, il fatto che i beni siano stati realmente consegnati, pagati e utilizzati non è sufficiente a conservare il diritto alla detrazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare e provare, anche tramite presunzioni, elementi oggettivi che dimostrino che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non dimostra da sola la buona fede, poiché tali elementi possono essere presenti anche in una frode.
- Una volta emersi indizi qualificati, come l'assenza di sede o struttura operativa del fornitore, l'irreperibilità degli amministratori o l'inidoneità del soggetto a fornire i beni, il contribuente deve dimostrare di aver adottato verifiche ragionevoli e di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli inesigibili sulla posizione fiscale complessiva del fornitore, ma deve prestare attenzione agli indicatori anomali concretamente percepibili e documentare le verifiche effettuate.
- Il giudice tributario deve valutare complessivamente gli indizi dell'Amministrazione e motivare specificamente perché essi siano, o non siano, gravi, precisi e concordanti.
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