Sentenza n. 13958/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. 20250025899 del 2 aprile 2026, avente a oggetto il diniego della domanda di visto per motivi di studio presentata in data 20 novembre 2025, prot. n. 4052-P;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, dopo aver dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura alle liti. La procura, priva dell'indicazione della data e del luogo di rilascio, è stata ritenuta conferita all'estero, poiché il ricorrente agiva proprio per ottenere l'ingresso in Italia e non aveva allegato o provato la propria presenza nel territorio italiano al momento della sottoscrizione. Inoltre, il ricorso non risultava redatto secondo le forme prescritte dal processo amministrativo telematico né sottoscritto con firma digitale, ma il Collegio ha fondato la decisione sul vizio della procura. Poiché la procura era stata autenticata dal difensore all'estero, senza atto pubblico corredato da legalizzazione consolare o apostille, essa è stata ritenuta inesistente. Il ricorrente avrebbe dovuto conferire la procura secondo le forme richieste dalla legge italiana per gli atti processuali, applicabile anche alla procura rilasciata all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare le doglianze sostanziali contro il diniego del visto. Ha ritenuto che il processo amministrativo italiano sia regolato dalla legge italiana anche quanto alla procura conferita all'estero; che la procura speciale debba essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; che il difensore non possa autenticare una procura rilasciata all'estero, non avendo il relativo potere oltre i confini nazionali; e che la procura estera debba quindi essere formata per atto pubblico e munita alternativamente di legalizzazione consolare o apostille, ove applicabile. In mancanza di tali requisiti, la procura è inesistente e il ricorso, che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, è inammissibile. Il Collegio ha inoltre escluso la sanatoria in corso di causa, ritenendo non applicabile al processo amministrativo l'art. 182 c.p.c. ai sensi dell'art. 39 c.p.a., in conformità al richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., n. 11/2025. Nulla sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio di una causa di inammissibilità del ricorso.
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La legge italiana disciplina il processo svolto in Italia e, secondo il TAR, anche la procura alle liti rilasciata all'estero.
art. 83, comma 1, c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
Richiede che la procura speciale alle liti sia conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; per una procura estera, il TAR ha ritenuto necessaria la formazione per atto pubblico con legalizzazione o apostille.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili; il TAR ne ha escluso l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. quanto alla sanatoria della procura.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.
art. 182 c.p.c.
La relativa sanatoria della procura non è stata ritenuta applicabile al processo amministrativo.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale fondamento della legalizzazione del documento formato all'estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato insieme all'art. 33 d.P.R. 445/2000 per la legalizzazione consolare della procura formata all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966
Consente, per gli Stati aderenti, la sostituzione della legalizzazione consolare con l'apostille.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero per un processo amministrativo italiano è soggetta alla legge italiana, in quanto il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
- Il difensore abilitato in Italia non può autenticare all'estero la sottoscrizione della procura alle liti, poiché il suo potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale.
- Quando la procura alle liti è conferita all'estero, essa deve essere redatta per atto pubblico e corredata dalla legalizzazione delle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dall'apostille.
- La mancanza dei requisiti formali necessari a dimostrare il conferimento della procura speciale determina l'inesistenza della procura e l'inammissibilità del ricorso amministrativo sottoscritto dal difensore.
- Nel processo amministrativo non è sanabile in corso di causa, mediante applicazione dell'art. 182 c.p.c., l'inesistenza della procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →